Carta elettronica del docente: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Sicilia n. 1755 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando l’amministrazione, pur a fronte di un giudicato che le impone un obbligo conformativo puntuale, non vi dia esecuzione entro il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. L’accertamento dell’inottemperanza giustifica l’ordine di dare esecuzione al titolo, mediante l’attivazione della carta elettronica del docente e l’accreditamento dell’importo riconosciuto con gli accessori previsti nel titolo esecutivo. Il giudice amministrativo può nominare sin d’ora il commissario ad acta, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, senza che ciò presupponga un preventivo nuovo inadempimento. La quantificazione delle spese tiene conto della natura seriale del contenzioso, della modesta complessità delle questioni e del limitato valore della controversia, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Il Fatto

Una docente ha chiesto al giudice amministrativo l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 260/2024 del Tribunale di Marsala, Sezione lavoro, pubblicata il 27 marzo 2024. Con quella decisione il giudice del lavoro aveva accertato il diritto della ricorrente a usufruire della carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2023/2024 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire il beneficio per un importo pari a euro 500,00, oltre accessori di legge.

La sentenza è stata notificata all’amministrazione l’8 aprile 2024 e non è stata impugnata. Nonostante il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il Ministero non ha dato esecuzione al giudicato. Di qui il ricorso per ottemperanza, con richiesta di ordine di esecuzione, nomina di un commissario ad acta e condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale amministrativo regionale ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato, ravvisando i presupposti dell’ottemperanza al giudicato. La sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato e ritualmente notificata, ha accertato il diritto della ricorrente e ha imposto al Ministero un obbligo conformativo puntuale.

A fronte di tale statuizione, l’amministrazione è rimasta inerte. La circostanza che sia decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 rende configurabile l’inottemperanza. Il giudice ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza, mediante l’attivazione della carta elettronica del docente e l’accreditamento dell’importo riconosciuto in sede giurisdizionale, comprensivo degli accessori espressamente previsti nel titolo esecutivo.

Il termine assegnato per l’esecuzione è di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’ipotesi di perdurante inerzia, il Tribunale ha nominato sin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore generale pro tempore per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento.

Il commissario dovrà attivarsi, su istanza di parte, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, senza diritto a compensi ulteriori, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il collegio ha infine liquidato le spese secondo la soccombenza, tenendo conto della natura seriale del contenzioso, della modestissima complessità delle questioni, del limitato valore della controversia e dell’attività difensiva svolta, in applicazione degli artt. 26 cod. proc. amm. e 91 cod. proc. civ., con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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