Recidiva disciplinare esclusa se la prima sanzione non è ancora stata irrogata (TAR Campania n. 1757 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La recidiva disciplinare, che l’art. 4, n. 1, del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 punisce con la pena pecuniaria, presuppone che il dipendente sia già stato colpito da una sanzione regolarmente accertata e ne abbia avuto effettiva contezza. Non integra pertanto recidiva la reiterazione di una condotta quando, alla data di instaurazione del secondo procedimento disciplinare, la sanzione per la prima mancanza non sia ancora stata irrogata. In tal caso la pena pecuniaria è illegittima ed è annullata, restando assorbiti gli ulteriori profili di censura. La sanzione del richiamo scritto, invece, è legittima quando il ritardo nella trasmissione dei certificati medici risulti oggettivo e la condotta integri mancanza di correttezza ai sensi dell’art. 3, n. 3, del d.P.R. n. 737/1981.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato, ha impugnato due decreti con i quali il Questore gli ha inflitto dapprima il richiamo scritto e poi la pena pecuniaria, per la tardiva trasmissione delle certificazioni mediche relative a periodi di congedo straordinario per malattia.
Il primo provvedimento sanzionava la produzione tardiva dei certificati di due periodi di assenza; il secondo censurava la reiterata tardiva trasmissione del certificato di un ulteriore periodo. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 61 del d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, il difetto di istruttoria e motivazione, l’insussistenza della recidiva e l’eccesso di potere per sproporzione. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 61 del d.P.R. n. 782/1985 impone la tempestiva notizia telefonica e la trasmissione del certificato medico “nel più breve tempo possibile”: un termine elastico ma stringente, da leggere secondo ragionevolezza e i principi di lealtà e collaborazione.
Quanto al richiamo scritto, le censure non sono accolte. Il ritardo è oggettivo e incompatibile con il criterio del più breve tempo possibile. L’art. 1, comma 149, della legge n. 311/2004, pur non applicabile direttamente, è assunto come parametro di riferimento e fissa in due giorni il recapito dell’attestazione di malattia. Il Collegio richiama una pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 2023, e una del TAR Palermo, Sez. IV, n. 2023, sulla ritenuta possibilità di trasmissione telematica, escludendo che le disposizioni dell’ufficio possano giustificare il ritardo. La comunicazione telefonica non supplisce alla trasmissione del certificato, poiché l’art. 61 prevede adempimenti distinti.
Sul piano procedimentale, il Collegio ritiene soddisfatte le garanzie dell’art. 13 del d.P.R. n. 737/1981: contestazione degli addebiti, accesso agli atti e memoria difensiva depositata dal ricorrente soltanto dopo l’adozione del decreto, quindi troppo tardi per essere esaminata.
Diversa è la conclusione sulla pena pecuniaria. Il Collegio accoglie il motivo sull’insussistenza della recidiva, assorbente delle altre censure. Alla data di instaurazione del secondo procedimento nessuna sanzione era stata ancora inflitta, perché il richiamo scritto è stato irrogato solo in data successiva. I due procedimenti, attivati in tempi quasi contestuali e definiti a tre giorni di distanza, non hanno posto il dipendente nella condizione di conformare la propria condotta futura. La recidiva presuppone, infatti, che il soggetto, già gravato da una sanzione regolarmente accertata, si ponga consapevolmente in contrasto con l’ordinamento, il che richiede l’effettiva contezza della consistenza disciplinare della condotta originaria.
Il ricorso è quindi parzialmente accolto e il decreto recante la pena pecuniaria è annullato. Le spese sono compensate, salvo il contributo unificato a carico dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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