Trasporti eccezionali, legittime le linee guida sulla verifica dei ponti (TAR Lazio n. 2197 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le linee guida sui trasporti in condizioni di eccezionalità, adottate ai sensi dell’art. 10, comma 10-bis, cod. strada, che subordinano il rilascio delle autorizzazioni al transito al previo accertamento dei livelli di difettosità strutturale e fondazionale dei manufatti interessati, non sono illegittime per irragionevolezza o sproporzione. L’ispezione visiva prevista dalla disciplina transitoria di cui all’allegato 2 non è tecnicamente impossibile né economicamente insostenibile, poiché può essere eseguita da un professionista iscritto all’albo degli ingegneri senza particolare strumentazione. Il diverso e più ampio termine di attuazione del decreto Ponti — il d.m. n. 204/2022 — si giustifica con il numero molto maggiore di strutture da esso considerate e non rivela alcun contrasto con la normativa speciale, volta a presidiare la sicurezza e l’incolumità pubblica. Le censure meramente assertive, prive di riscontro documentale, non assolvono l’onere probatorio del ricorrente.

Il Fatto

Le ricorrenti — associazioni di categoria e imprese operanti o committenti nel settore dei trasporti eccezionali — impugnavano il decreto ministeriale del 28 luglio 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 215 del 14 settembre 2022, recante “Linee guida sui trasporti in condizioni di eccezionalità”, unitamente ai relativi allegati 1 e 2. Il provvedimento era stato adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in attuazione dell’art. 10, comma 10-bis, cod. strada, introdotto dall’art. 7-bis del d.l. n. 146/2021, convertito in l. n. 215/2021.

Secondo le ricorrenti, la disciplina impugnata avrebbe sottoposto il rilascio delle autorizzazioni al transito a verifiche ispettive complesse e onerose, asseverate da un professionista, su ogni manufatto dell’itinerario, rendendo di fatto impossibile il rilascio delle autorizzazioni. La Sezione, con ordinanza n. 7519/2022, aveva respinto l’istanza cautelare. Nel corso del giudizio sono intervenute plurime proroghe legislative dell’efficacia del decreto, e le ricorrenti hanno più volte chiesto il differimento dell’udienza; all’udienza pubblica del 28 gennaio 2026 l’istanza è stata disattesa.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha anzitutto rilevato come le doglianze, formulate in ricorso e ribadite negli scritti difensivi, siano per la loro genericità inidonee a dimostrare la pretesa complessità e onerosità delle verifiche imposte. Il ricorso si risolve, infatti, in una serie di censure meramente assertive, prive di qualsiasi riscontro documentale, la cui fondatezza è desunta soltanto dalla necessità di revisione posta dal legislatore a base dei successivi rinvii.

Il tribunale ha poi esaminato nel merito la dedotta complessità della disciplina transitoria di cui all’allegato 2 e l’asserito contrasto con il decreto Ponti. Ha osservato che il decreto prevede un periodo transitorio in cui le autorizzazioni sono rilasciate secondo una procedura semplificata, che richiede una mera ispezione visiva — eseguita non più di sei mesi prima del primo transito — volta a escludere livelli di difettosità alta o medio-alta. Si tratta di una verifica compiuta attraverso la compilazione di apposite schede, senza necessità di particolare strumentazione tecnica.

Tale procedura, lungi dall’apparire tecnicamente impossibile, è stata ritenuta ragionevolmente finalizzata a verificare difetti evidenti, rilevabili ictu oculi, a garanzia delle condizioni minime di sicurezza richieste per transiti di notevoli dimensioni e peso. Quanto alla asserita insostenibilità economica, il collegio ha rilevato come la sola “onerosità”, genericamente affermata, non valga a provare che i costi non siano necessari, adeguati e proporzionati al perseguimento della finalità di tutela della sicurezza. L’ispezione deve essere eseguita da un professionista iscritto all’albo degli ingegneri, potendo la prestazione essere resa anche da un libero professionista.

Il collegio ha escluso, infine, il dedotto contrasto con il d.m. n. 204/2022. Le linee guida riguardano una minima parte dei ponti presenti sul territorio, ovvero solo quelli interessati dal trasporto eccezionale, e possono quindi prevedere tempi di attuazione più ristretti rispetto a quelli previsti per tutti i ponti e viadotti nazionali. La diversa ampiezza dei termini è giustificata dal numero molto maggiore di strutture considerate dal decreto Ponti e dalla necessità di garantire la massima sicurezza sui manufatti maggiormente esposti al rischio.

Quanto alla scarsa conoscenza del territorio e del patrimonio infrastrutturale, il collegio ha osservato che la conoscenza delle infrastrutture è proprio uno degli obiettivi che il Ministero si prefigge, anche attraverso le linee guida. Il ricorso è stato pertanto respinto perché infondato, con condanna delle ricorrenti alla rifusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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