Annotazione ANAC nel casellario: basta la risoluzione contestata in giudizio (TAR Lazio n. 2184 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di annotazione nel Casellario Informatico dei contratti pubblici, l’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 attribuisce all’ANAC un potere di accertamento circa l’esistenza dei fatti segnalati, non di valutazione sulla loro fondatezza. La risoluzione contrattuale per grave inadempimento rientra tra le fattispecie annotabili, anche quando sia contestata in giudizio, poiché la valutazione sulla gravità dell’inadempimento spetta alla stazione appaltante e, in caso di contestazione, al giudice ordinario. L’obbligo motivazionale dell’Autorità è alleggerito in presenza di fatti rilevanti come i gravi illeciti professionali, restando fermo l’onere di completezza espositiva e di rappresentazione delle contrapposte versioni. L’annotazione è illegittima solo in presenza di una manifesta infondatezza, ravvisabile quando la questione risolutiva emerga dalla piana lettura degli atti senza necessità di approfondimenti istruttori.

Il Fatto

Una società affidataria di un appalto pubblico ha impugnato il provvedimento con cui l’ANAC ha disposto l’annotazione nel Casellario Informatico della notizia della risoluzione del contratto, adottata dal Comune appaltante per grave ritardo nell’esecuzione dei lavori. La società aveva contestato la legittimità di quella risoluzione, sostenendo di aver già comunicato la propria intenzione di risolvere per inadempimenti della stazione appaltante, e aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di alcuni stati di avanzamento.

Dopo la declinatoria di competenza del TAR Catanzaro a favore del TAR Lazio, la ricorrente ha riassunto il ricorso e ha reiterato la domanda cautelare, respinta con conseguente disposizione di attività istruttoria. Il Comune ha depositato una relazione, riferendo che le istanze cautelari della ricorrente davanti al Tribunale ordinario non erano state accolte. La causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. Richiamata la disciplina del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico, rileva che tra le notizie annotabili figurano i provvedimenti di risoluzione del contratto per grave inadempimento, anche se contestati in giudizio. Su questa base ritiene non dubitabile l’utilità della notizia annotata.

Il Tribunale respinge la tesi della ricorrente, secondo cui l’ANAC avrebbe dovuto prendere posizione sulle deduzioni relative all’insussistenza dell’inadempimento. La valutazione circa la gravità delle condotte è rimessa alla stazione appaltante e, in caso di contestazione, al giudice ordinario. Ammettere il contrario comporterebbe una sovrapposizione di ruoli non voluta dal legislatore.

La sentenza esclude poi il carattere di manifesta infondatezza della segnalazione. Le difese della ricorrente si limitano a contestare la legittimità della decisione della stazione appaltante. Quanto alla nota con cui la società aveva preannunciato la volontà di risolvere, il Collegio osserva che essa invoca la clausola contrattuale che riconosce la facoltà di opporre l’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 cod. civ. e di promuovere il giudizio di risoluzione: non integra una clausola risolutiva espressa e non determina la risoluzione automatica del rapporto.

Anche gli esiti dei giudizi civili non avvalorano la tesi della ricorrente: le iniziative cautelari per l’inibizione dell’escussione della polizza sono state respinte, e nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è stata concessa la provvisoria esecutività, a conferma della necessità di un approfondimento istruttorio sulla sussistenza del grave inadempimento reciproco. Si verte in quei casi in cui l’Autorità non può valutare la fondatezza delle tesi esposte, ferma restando la garanzia della completezza espositiva delle versioni delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *