Revoca in autotutela del diniego di conversione del permesso di soggiorno: necessaria conferma istruttoria (TAR Lombardia n. 2541 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca in autotutela del provvedimento impugnato, disposta dall’amministrazione nelle more del giudizio, non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere o l’improcedibilità del ricorso quando non vi sia certezza che la revoca abbia a oggetto il medesimo atto gravato. In tale evenienza, il giudice amministrativo dispone un incombente istruttorio, ai sensi dell’art. 63 cod. proc. amm., richiedendo all’amministrazione chiara conferma della circostanza, e rinvia la trattazione della fase cautelare a successiva camera di consiglio. L’ordinanza istruttoria è funzionale a valutare gli effetti sulla procedibilità del ricorso, evitando che un’erronea declaratoria di improcedibilità possa pregiudicare la posizione del ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il provvedimento con cui la Questura della Provincia di Milano aveva dichiarato irricevibile l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, chiedendone la sospensione cautelare.
A sostegno del ricorso deduceva l’illegittimità del diniego opposto dall’amministrazione, che non teneva conto della situazione giuridica soggettiva maturata nel corso del procedimento. Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rilevava che, nel corso del giudizio, era stato depositato un provvedimento della Questura di Milano, indirizzato al ricorrente, con cui l’amministrazione disponeva la revoca in autotutela di alcuni decreti di irricevibilità, datati 16.01.2025 e 30.07.2025.
Tuttavia, il decreto impugnato nell’odierno giudizio risultava datato 28.01.2026. La discrasia temporale tra i provvedimenti indicati nel decreto di revoca e quello gravato generava incertezza in ordine all’effettiva portata satisfattiva dell’atto sopravvenuto.
Il Collegio, pur ritenendo plausibile che la revoca riguardasse la posizione del ricorrente e che la data del 16.01.2025 fosse riferita alla presentazione dell’istanza per lavoro subordinato in attesa di occupazione, considerata l’incidenza della circostanza sulla procedibilità del ricorso, riteneva necessario acquisire dall’amministrazione una chiara conferma che la disposta revoca avesse a oggetto specifico il decreto impugnato.
In esito a tali valutazioni, il Tribunale disponeva l’incombente istruttorio nei confronti dell’amministrazione e rinviava la trattazione della fase cautelare alla camera di consiglio del 14.10.2026, disponendo contestualmente l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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