CIGO per crisi di mercato: sindacato del giudice amministrativo tra discrezionalità tecnica e obbligo motivazionale (TAR Lombardia n. 2399 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione dell’INPS in ordine alla sussistenza dei requisiti per l’ammissione alla Cassa integrazione guadagni ordinaria è caratterizzata da un ampio margine di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di manifesta illogicità, incongruenza o travisamento dei fatti. Tale margine non esonera, tuttavia, l’ente previdenziale dall’obbligo di rendere intellegibile, nella motivazione del provvedimento di diniego, il giudizio di inattendibilità dei dati forniti dall’impresa richiedente, indicando espressamente gli elementi fattuali e giuridici su cui si fonda la valutazione di congruità della documentazione prodotta. Il difetto motivazionale che inficia il diniego, ove di natura prettamente formale, lascia intatto il potere amministrativo dell’INPS, che dovrà essere rinnovato con un completo corredo motivazionale.
Il Fatto
La società ricorrente presentava all’INPS due domande di concessione dell’integrazione salariale ordinaria per il periodo dal 05.07.2021 al 15.08.2021, per crisi temporanea di mercato. Le istanze venivano inizialmente respinte per un asserito mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione sindacale, ma l’ente, in autotutela, annullava tali note. A seguito di un approfondimento istruttorio, l’Istituto respingeva nuovamente le domande nel merito, ritenendo non dimostrati la crisi di mercato e il nesso di causalità con i riflessi negativi sull’attività aziendale, nonché la non imputabilità degli eventi. La società impugnava tali ultimi provvedimenti dinanzi al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge l’eccezione di litispendenza sollevata dall’INPS, osservando che il presente giudizio ha ad oggetto le sopravvenute e autonome note di reiezione del 13.10.2022, che hanno sostituito i precedenti provvedimenti del 24.09.2021, già impugnati in separato giudizio. Viene altresì respinta l’istanza di riunione con altri ricorsi, vertenti su provvedimenti diversi e relativi a differenti periodi di erogazione.
Nel merito, il Collegio richiama il quadro normativo dell’art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 148/2015, che subordina l’accesso alla CIGO alla ricorrenza di “situazioni temporanee di mercato”, ossia di eventi transitori e non imputabili all’imprenditore, esterni al normale rischio d’impresa. La giurisprudenza amministrativa citata dal giudice conferma che la valutazione dei requisiti ha natura prognostica e deve svolgersi sulla base delle informazioni disponibili ex ante, mentre il sindacato del giudice sui dinieghi è limitato all’evidente illogicità o all’inattendibilità della valutazione compiuta dall’ente.
Applicando tali coordinate, il TAR ritiene fondata la doglianza relativa al difetto di motivazione. L’Istituto, pur nel suo ampio margine valutativo, non ha reso intellegibile il giudizio di inattendibilità dei dati forniti dalla società, limitandosi a formule generiche e prive di specificazione, senza indicare gli elementi fattuali e giuridici che sorreggevano il diniego. Tale carenza appare tanto più rilevante in considerazione dell’apporto istruttorio dell’impresa, che includeva una relazione integrativa con grafici di settore e conti economici aziendali.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso nella sola parte relativa al vizio motivazionale, con annullamento dei provvedimenti impugnati. Il Collegio, tuttavia, non può pronunciarsi sulla domanda di declaratoria di spettanza della prestazione, poiché tale valutazione coinvolge il merito della discrezionalità tecnica dell’ente. L’illegittimità accertata, avendo natura formalmente procedimentale, lascia intatto il potere dell’INPS, che dovrà provvedere nuovamente sull’istanza con un rinnovato e completo corredo motivazionale. Le spese di lite sono compensate.
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Nota della Redazione
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