Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata in camera di consiglio (TAR Abruzzo n. 50 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, resa in sede di camera di consiglio, determina la improcedibilità del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse. In tale evenienza, il giudice amministrativo adotta una pronuncia in rito che non entra nel merito della controversia, limitandosi a rilevare la cessazione della materia del contendere. La definizione del giudizio con sentenza di improcedibilità comporta la compensazione delle spese processuali, in ragione della natura processuale dell’esito e della sopravvenienza che lo ha determinato, indipendentemente dalla fondatezza o meno delle censure proposte. Il provvedimento impugnato, ancorché lesivo, non viene annullato, ma la sua efficacia resta comunque superata dalla sopravvenuta carenza di interesse della parte che ha agito in giudizio.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’impugnazione di una delibera del Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di caccia “Vomano-Fino”, adottata nella seduta del 09.08.2022 e comunicata con nota protocollare del 12.08.2022. I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento di tale delibera e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, deducendone l’illegittimità.
Nel giudizio si è costituito l’Ambito Territoriale di Caccia “Vomano-Fino”, mentre la Regione Abruzzo non si è costituita in giudizio. All’odierna camera di consiglio, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preso atto della dichiarazione resa dalla parte ricorrente all’udienza del 14 gennaio 2026, con la quale è stato manifestato il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio. Tale dichiarazione costituisce espressione della disponibilità dell’azione e determina l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
La pronuncia è stata resa in forma semplificata, in considerazione della natura processuale della definizione del giudizio e della circostanza che l’esito non richiedeva l’esame del merito delle censure proposte. Il Collegio ha ritenuto che la declaratoria di improcedibilità fosse l’esito coerente con la sopravvenuta carenza di interesse, senza necessità di accertare la fondatezza delle doglianze originariamente formulate.
In ordine alle spese di giudizio, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, in ragione della definizione in rito del giudizio e della sopravvenienza che ha determinato la cessazione della materia del contendere. La compensazione evita, in assenza di una soccombenza sostanziale, l’imputazione degli oneri processuali a carico di una delle parti. Con la sentenza è stato altresì ordinato che la stessa sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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