Tempario unico regionale è atto di indirizzo non lesivo autonomia medico (TAR Lombardia n. 672 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il c.d. tempario unico regionale per le prestazioni di specialistica ambulatoriale oggetto del PNGLA è atto di indirizzo rivolto agli enti erogatori e disciplina la conformazione delle agende di prenotazione. Esso non introduce prescrizioni sul contenuto delle prestazioni sanitarie, non determina la concreta durata dell’esame, che resta affidata alla valutazione professionale del medico, e non modifica l’orario di lavoro dei sanitari né impone prestazioni aggiuntive. Le indicazioni temporali non assumono valenza vincolante nei confronti del professionista, che mantiene integra l’autonomia nel determinare il tempo necessario alla singola prestazione. Il riferimento allo schema del PNGLA non ancora approvato costituisce quadro tecnico-programmatico orientativo e non integra vizio di legittimità. Il sindacato di categoria è legittimato quando l’atto incide su un interesse omogeneo dell’intera categoria, non su posizioni individuali contrastanti.
Il Fatto
Un sindacato nazionale di area radiologica, insieme a due medici radiologi dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale operanti in strutture pubbliche lombarde, impugnava la deliberazione della Giunta regionale n. XII/2224 del 22.4.2024 e il relativo allegato 3, recante il tempario unico regionale per le prestazioni di specialistica ambulatoriale oggetto del PNGLA. I ricorrenti lamentavano che il tempario, fissando tempi massimi di esecuzione e tempi ridotti di refertazione, esporrebbe i medici a rischi clinici e legali, comprometterebbe la sicurezza delle cure e inciderebbe sull’autonomia professionale.
Con motivi aggiunti del 29 dicembre 2025 impugnavano la successiva deliberazione n. XII/5057 del 29.9.2025 e il relativo allegato 3, che avevano aggiornato le tempistiche di alcune prestazioni e introdotto nuove prestazioni. La Regione eccepiva l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e il difetto di legittimazione del sindacato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione. Ribadisce che le associazioni sindacali hanno locus standi quando viene invocata la lesione di un interesse omogeneo comune all’intera categoria, e non quando si verta su questioni capaci di dividere la categoria in posizioni contrastanti. Nel caso di specie il ricorso non tutela l’interesse individuale di alcuni associati a discapito di altri, ma l’intera categoria dei medici radiologi operanti in Regione Lombardia. Il possibile conflitto tra singoli specialisti è evenienza fattuale che non incide sull’omogeneità dell’interesse collettivo.
È altresì respinta l’eccezione di improcedibilità. La delibera n. XII/5057 del 2025 ha modificato le tempistiche di alcune soltanto delle prestazioni dell’allegato 3 della precedente delibera e ha aggiunto ulteriori prestazioni: non può quindi dirsi, in assenza di indici univoci, integralmente sostitutiva dell’atto impugnato con il ricorso introduttivo.
Nel merito, i provvedimenti si limitano a regolare le modalità di conformazione delle agende di prenotazione, senza introdurre prescrizioni incidenti sul contenuto delle prestazioni. Essi costituiscono atti di indirizzo nei confronti degli enti del Servizio sanitario e non impattano sulla determinazione della concreta durata delle prestazioni, che resta affidata alla valutazione del medico curante. Non sussiste contrasto con il PNGLA, che disciplina esclusivamente i tempi di attesa tra prescrizione ed erogazione. Il Collegio richiama il precedente della stessa Sezione TAR Lombardia, Milano, Sez. V, 31 gennaio 2025, n. 347, secondo cui il tempario è strumento di attuazione del PNGLA e fornisce al centro prenotazioni un parametro temporale di riferimento.
Quanto alla dedotta invasione della materia riservata alla contrattazione collettiva, il tempario non modifica l’orario di lavoro dei sanitari né impone prestazioni aggiuntive, limitandosi a organizzare gli appuntamenti all’interno dell’orario invariato, nel rispetto dell’accordo collettivo nazionale per la specialistica ambulatoriale del 4 aprile 2024.
Infine, le indicazioni temporali non hanno valenza vincolante per il professionista, che conserva la facoltà di dedicare a ogni prestazione il tempo necessario, anche maggiore. Legittima è l’istruttoria fondata sulla raccolta dei dati presso le strutture pubbliche e private: non è manifestamente illogico, rientrando nel margine di discrezionalità amministrativa, ritenere proponibili a livello regionale i tempi più elevati registrati presso gli enti pubblici. Il riferimento allo schema del PNGLA 2025-2027 non è applicazione automatica, ma quadro orientativo, e la mancata inclusione delle prestazioni dell’allegato H riflette una valutazione discrezionale coerente con la natura non definitiva del documento. L’istanza istruttoria è respinta perché esplorativa. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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