Silenzio del Ministero sul riconoscimento del titolo di sostegno conseguito all’estero (TAR Lazio n. 2173 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in altro Stato membro, l’obbligo dell’amministrazione di provvedere sulla domanda dell’interessato sorge per effetto della presentazione di una formale istanza e della scadenza del termine di legge, senza che assumano rilievo ulteriori valutazioni. Il termine per provvedere è quello specifico di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, elevabile a quattro ove l’autorità competente richieda integrazioni ai sensi del comma 2. Decorso inutilmente tale termine, si perfeziona il silenzio inadempimento e il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di emanare un provvedimento espresso, nominando il commissario ad acta per il caso di persistente inerzia. Il provvedimento conclusivo deve conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in data 7 maggio 2024, domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, ai fini dell’insegnamento e dell’inserimento nelle relative graduatorie. L’amministrazione non ha concluso il procedimento.
La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato e per la condanna dell’amministrazione a provvedere. Il Ministero si è costituito in giudizio per resistere. Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla struttura dell’obbligo di provvedere. Ai fini della sua sussistenza sono necessari e sufficienti due elementi: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine previsto, senza che sia intervenuto alcun pronunciamento dell’amministrazione. Entrambi i presupposti risultano integrati nel caso concreto.
Il termine applicabile non è soltanto quello generale di trenta giorni della legge n. 241 del 1990. Opera, in via speciale, la disciplina del d.lgs. n. 206/2007 sul riconoscimento delle qualifiche professionali. L’art. 16, comma 6, fissa in tre mesi il termine per l’adozione del provvedimento di riconoscimento, decorrente dalla presentazione della documentazione completa. Il comma 2 prevede che, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, l’autorità accerti la completezza della documentazione e, se necessario, richieda le integrazioni.
Da qui la conclusione del Tribunale: il termine complessivo entro cui il provvedimento conclusivo avrebbe dovuto essere emanato approda al massimo a quattro mesi, ove l’amministrazione abbia richiesto integrazioni. Dagli atti di causa risulta che il Ministero è rimasto inerte e che non vi sono state richieste di integrazione della domanda. Si è così perfezionata la fattispecie del silenzio inadempimento.
Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di provvedere, entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, mediante emanazione di un provvedimento espresso. Per l’ipotesi di persistente inadempienza, nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale preposto alla Direzione generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, perché provveda in ulteriori 90 giorni. Nel compimento del procedimento, sia l’amministrazione sia il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, richiamati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, nonché a quelli enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che hanno definito la questione. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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