DURC irregolare su debito contestato e sospeso non legittima l’esclusione dal Fondo Nuove Competenze (TAR Lazio n. 11307 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso a finanziamenti pubblici, l’esclusione automatica del beneficiario per il possesso di un DURC irregolare non è legittima quando la posizione di irregolarità contributiva riguardi crediti oggetto di contestazione amministrativa o giudiziale e, pertanto, sospesi ai sensi dell’art. 3 d.m. 30 gennaio 2015. L’Amministrazione è tenuta a valutare la corrispondenza tra l’esito formale della certificazione e la situazione contributiva effettiva del richiedente, anche accertando in via incidentale l’illegittimità del DURC presupposto. La pendenza di un contenzioso, amministrativo o giudiziario, sul credito contributivo impone di ritenere sussistente la regolarità sino alla decisione definitiva di reiezione, non essendo l’archiviazione del ricorso equiparabile al suo rigetto. In tale contesto, l’Amministrazione deve attivare il contraddittorio procedimentale, mediante la richiesta di integrazione documentale prevista dalla lex specialis ovvero la comunicazione ex art. 10-bis legge n. 241/1990, prima di adottare il provvedimento negativo.
Il Fatto
La società, operante nel settore dei servizi, energia e trasporti, aveva presentato istanza di ammissione al Fondo Nuove Competenze (edizione 3), istituito dall’art. 88 d.l. n. 34/2020, ottenendo il riconoscimento di un contributo per attività formative. Con provvedimento del 13 novembre 2025, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aveva tuttavia disposto il rigetto dell’istanza, rilevando la presenza di un DURC irregolare emesso dall’INPS per un credito contributivo di importo rilevante.
La società aveva impugnato il provvedimento, deducendo che la posizione di irregolarità derivava da una vertenza contributiva risalente al 2022, già oggetto di ricorso amministrativo sospeso e successivamente archiviato, e che il relativo avviso di addebito, notificato nel novembre 2025, era stato sospeso dal giudice ordinario su ricorso della stessa società. L’INPS, costituendosi in giudizio, aveva precisato che l’archiviazione del ricorso amministrativo era intervenuta nel luglio 2025 e che solo dopo tale data era stato iscritto a ruolo l’inadempimento, con conseguente emissione del DURC irregolare.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo e regolamentare di riferimento, rilevando che l’avviso pubblico subordina l’ammissione al contributo, l’erogazione dell’anticipo e il saldo alla circostanza che il datore di lavoro sia in regola con i versamenti contributivi “in ogni fase del procedimento amministrativo”, in coerenza con l’art. 31, comma 8-quater, d.l. n. 69/2013 che impone alle pubbliche amministrazioni di verificare d’ufficio la regolarità contributiva in sede di concessione delle agevolazioni.
Nel caso di specie, la domanda era stata esclusa per un DURC irregolare riferito a somme contestate dalla società fin dal 2022 con ricorso amministrativo, poi archiviato per mancato impulso, e nuovamente oggetto di ricorso giurisdizionale proposto nel novembre 2025, in accoglimento del quale il giudice ordinario aveva sospeso l’avviso di addebito. Il Collegio ha quindi richiamato l’art. 3, comma 3, d.m. 30 gennaio 2015, che considera sussistente la regolarità contributiva in presenza di crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso, sino alla decisione che respinge il ricorso, ovvero in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza.
Valutando la vicenda, il Tribunale ha ritenuto che l’intervallo di circa trenta giorni intercorso tra la scadenza del termine per la regolarizzazione e la proposizione del ricorso giurisdizionale fosse compatibile con la preparazione dell’atto e non rappresentasse un’effettiva soluzione di continuità nella posizione della ricorrente, risultando la stessa regolare dal marzo 2022 all’ottobre 2025 e irregolare solo per il breve periodo successivo. La sospensione disposta dal giudice ordinario, riguardando la medesima vertenza oggetto del ricorso amministrativo, si saldava con quest’ultimo, imponendo di valutare la vicenda alla luce dell’art. 3 del decreto ministeriale citato, tanto più che l’archiviazione del ricorso amministrativo non è equiparabile alla sua reiezione.
Il Collegio ha inoltre evidenziato che, trattandosi di accesso a finanziamenti per una platea di aspiranti e non di procedure di appalto, l’esclusione automatica per un DURC di dubbia legittimità non trova giustificazione, tanto più che il regolamento prevedeva forme di regolarizzazione anche in fase successiva all’ammissione. La situazione di incertezza avrebbe quindi imposto al Ministero l’attivazione della richiesta di integrazione documentale prevista dalla lex specialis ovvero del contraddittorio ex art. 10-bis legge n. 241/1990, che avrebbero consentito alla società di rappresentare la sussistenza di un DURC “in verifica”.
Accertata in via incidentale l’illegittimità del DURC presupposto, ai sensi dell’art. 8 c.p.a., il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di esclusione, compensando le spese di lite per la novità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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