Silenzio del Ministero sul riconoscimento del titolo estero di sostegno (TAR Lazio n. 2167 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento conseguito in altro Stato membro dell’Unione europea, l’art. 16, comma 6, d. lgs. n. 206/2007, come modificato dal d. lgs. n. 15/2016, impone all’autorità competente di adottare il provvedimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Decorso inutilmente tale termine, si configura il silenzio-inadempimento e il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere. Il termine fissato dal giudice può essere commisurato all’effettiva complessità del procedimento, purché congruo, e per il caso di ulteriore inerzia si dispone la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione è tenuta a esaminare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite all’estero.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in data 24.4.2025, istanza di riconoscimento del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna, ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

Non avendo ricevuto alcun provvedimento, ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione e per la condanna all’adozione di un provvedimento espresso ex art. 117, comma 2, cod. proc. amm., con richiesta di nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente individuato l’autorità competente a concludere il procedimento, riconoscendola nel Ministero dell’Istruzione, che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 173/2022, convertito in legge n. 604/2022.

Quanto al termine procedimentale, il giudice richiama l’art. 16, comma 6, d. lgs. n. 206/2007, con il quale è stata recepita la direttiva 2005/36/CE, come modificato dal d. lgs. n. 15/2016, di attuazione della direttiva 2013/55/UE. La norma fissa in quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa il termine per l’adozione del provvedimento di riconoscimento.

Poiché tale termine risulta scaduto alla data di proposizione del ricorso, il Collegio ravvisa il silenzio-inadempimento dell’amministrazione e ne afferma l’obbligo di provvedere. Il termine per l’adozione del provvedimento espresso è commisurato a 120 giorni, decorrenti dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, in ragione del numero rilevantissimo di richieste della specie.

Il giudice indica puntualmente il contenuto dell’obbligo: il Ministero dovrà esaminare la documentazione relativa al percorso di studi svolto all’estero e ai titoli conseguiti, verificandone la coerenza con la direttiva 2005/36/UE. Richiama la posizione del Cons. Stato, Sez. VII, n. 1361 del 7 febbraio 2023 e i principi delle Adunanze Plenarie nn. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022, ritenuti sovrapponibili ai titoli conseguiti in qualsiasi Stato membro: l’amministrazione deve valutare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando che durata, livello e qualità delle formazioni non siano inferiori a quelli delle formazioni a tempo pieno, e disporre se del caso misure compensative. È richiamato anche il principio della Corte di giustizia dell’Unione europea, causa C-313/01, Morgenbesser.

Il ricorso è pertanto accolto. Per l’ipotesi di perdurante inadempienza, il Collegio nomina commissario ad acta, con facoltà di delega, il responsabile del Dipartimento competente, fissando l’ulteriore termine di 90 giorni dalla scadenza dei 120. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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