Avviso orale legittimo nonostante la sopravvenuta assoluzione penale (TAR Calabria n. 16 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale adottato dal Questore ai sensi degli artt. 1 e 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha natura preventiva e cautelare e non presuppone l’accertamento della responsabilità penale del destinatario. Il giudizio di pericolosità può fondarsi su indizi e risultanze fattuali, anche non trasfusi in una condanna. Ne deriva che la sopravvenuta sentenza di assoluzione, in omaggio al principio tempus regit actum, non determina l’illegittimità del provvedimento, cristallizzatosi su un quadro indiziario già formato. Resta ferma l’autonomia tra procedimento amministrativo e processo penale, sicché l’Amministrazione conserva il potere di valutare la gravità delle condotte ai fini della misura di prevenzione, senza violazione dell’art. 27, secondo comma, Cost.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato l’avviso orale adottato dalla Questura di Vibo Valentia ai sensi degli artt. 1 e 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, chiedendone l’annullamento previa sospensiva. Il provvedimento si fondava sull’ordinanza di misura cautelare del G.I.P. presso il Tribunale per reati in materia di stupefacenti di cui agli artt. 73, comma 1, e 74, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, oltre che su cinque controlli eseguiti dal 2019 al 2023 in compagnia di soggetti gravati da precedenti.
Il ricorrente ha dedotto il pregiudizio al diritto di difesa per il rigetto dell’istanza di accesso, la carenza dei presupposti di pericolosità, superati dalla sopravvenuta assoluzione in appello per non aver commesso il fatto, e l’illegittimo ricorso ai dati del Centro elaborazione dati in luogo delle fonti originarie. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rigettato il ricorso, assorbendo le censure sull’accesso. Ha premuto sulla natura della misura: l’avviso orale ha carattere preventivo e cautelare, si sostanzia in una comunicazione con cui l’Autorità invita il soggetto a tenere una condotta conforme alla legge e non presuppone alcun accertamento di responsabilità penale.
In tale quadro l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nell’accertamento dei presupposti, mentre il sindacato del giudice amministrativo resta limitato alla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell’iter logico e della motivazione, da verificarsi unitamente all’adeguatezza dell’istruttoria. Il Collegio ha richiamato propri precedenti e Cons. Stato, Sez. III, n. 1422 del 2023.
Nel merito, la prognosi di pericolosità risulta sorretta dai reati contestati nell’ordinanza cautelare e dai cinque controlli, per circostanze di luogo, di tempo e di soggetti coinvolti. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a integrare il requisito della dedizione alla commissione di reati di cui all’art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 159/2011, senza che il ricorrente abbia offerto prova contraria in termini di attualità.
Quanto all’assoluzione in appello, il Tribunale ha osservato che la sentenza è stata pubblicata lo stesso giorno della notifica dell’avviso, quando il quadro indiziario era già cristallizzato: i fatti sopravvenuti, in omaggio al principio tempus regit actum, non incidono sulla legittimità del provvedimento. In ogni caso resta impregiudicato, per l’autonomia tra processo penale e procedimento amministrativo, il potere dell’Amministrazione di valutare la gravità delle condotte. Non è configurabile violazione dell’art. 27, secondo comma, Cost., poiché il giudizio di pericolosità non richiede prove compiute sulla commissione di reati, essendo sufficienti risultanze fattuali rivelatrici di una personalità incline a comportamenti antisociali (Cons. Stato, Sez. III, n. 1859 del 2016). Il Collegio ha inoltre valorizzato la qualificazione del contributo del ricorrente come connivenza non punibile, da cui emerge la consapevolezza dei fatti.
Infine, la censura sull’uso dei dati del Centro elaborazione dati è stata respinta: l’art. 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121 consente l’utilizzo di notizie risultanti da documenti pubblici, sentenze o provvedimenti dell’autorità giudiziaria o atti di indagini di polizia, base legale presente nei controlli acquisiti. Le spese sono state compensate.
Nota della Redazione
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