Oscuramento dell’offerta tecnica: la stazione appaltante non può sostituirsi al concorrente (TAR Lazio n. 2134 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di oscuramento dell’offerta tecnica, la stazione appaltante non può rigettare l’istanza di secretazione fondandosi sulla sola presunzione che i dati siano indispensabili ai fini di un’eventuale tutela giurisdizionale. Il segreto tecnico o commerciale, ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023, è di regola protetto, e l’eccezione dell’accesso difensivo di cui al comma 5 presuppone una valutazione del concorrente terzo, non una sostituzione d’ufficio da parte dell’amministrazione. Il rigetto deve fondarsi su una valutazione specifica e motivata, non sulla mera esigenza astratta di disclosure generalizzata degli atti di gara.
Il Fatto
La società ricorrente partecipa, in qualità di mandataria di un raggruppamento, a una procedura aperta di rilievo comunitario bandita da Consip per l’affidamento di servizi applicativi nell’ambito della sanità digitale. In gara segnala la presenza di segreti tecnici e commerciali all’interno dell’offerta tecnica, chiedendo l’oscuramento di specifici paragrafi e schede della relazione tecnica.
Con la comunicazione di aggiudicazione, la stazione appaltante non solo rende nota l’aggiudicazione, ma rappresenta il mancato accoglimento di tutte le richieste di oscuramento, affermando che la documentazione è stata oggetto di valutazione della commissione giudicatrice e risulta indispensabile ai fini dell’eventuale tutela giurisdizionale delle società partecipanti. La ricorrente impugna tale determinazione nella sola parte relativa al mancato oscuramento della propria relazione tecnica, chiedendo l’accertamento del diritto alla riservatezza e la condanna della stazione appaltante alla pubblicazione della versione oscurata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023, che consente di escludere l’accesso e ogni forma di divulgazione delle informazioni costituenti, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. La norma è coerente con la finalità di protezione del segreto, in applicazione della disciplina europea che vieta all’amministrazione di rivelare le informazioni riservate comunicate dagli operatori economici.
La Corte rileva che la stazione appaltante non ha effettuato alcuna valutazione specifica della richiesta, limitandosi a presumere che i dati fossero “indispensabili” in caso di eventuale contenzioso. Un simile rigetto non considera le argomentazioni del concorrente e si fonda su una presunzione auto-elaborata, priva di riscontro.
Il Collegio sottolinea che l’art. 35, comma 5, pur ammettendo l’accesso difensivo in presenza di segreti, riferisce la valutazione dell’indispensabilità al concorrente “altro”, titolare dei “propri interessi giuridici” da rappresentare in relazione alla procedura di gara. La stazione appaltante non può sostituirsi a tale valutazione, tanto più in assenza di una controversia, in atto o in potenza, che richieda l’acquisizione del dato.
La Corte richiama l’orientamento del Consiglio di Stato n. 8278/2024, che ha sottoposto alla Corte di Giustizia UE, ex art. 267 TFUE, la questione della compatibilità della disciplina nazionale che assegna il favore alla tutela della parte istante nel conflitto tra esigenza protettiva e finalità difensiva; richiama inoltre la Direttiva 2016/943 sulla protezione del know-how riservato.
Quanto alla lamentata carenza di motivazione dell’istanza, il Collegio osserva che la ricorrente ha indicato puntualmente le parti da oscurare, fornendo la versione auto-oscurata e descrivendo il contenuto tecnologico ed esperienziale dei dati, riconducibili alla nozione di segreto commerciale di cui all’art. 2 della Direttiva 2016/943, recepita dall’art. 98 del Codice della proprietà industriale. Il ricorso è pertanto accolto: la determinazione viene annullata nella parte relativa al mancato accoglimento dell’istanza di secretazione, si dichiara il diritto della ricorrente a mantenere riservato il contenuto della relazione tecnica e si ordina alla stazione appaltante di non diffonderne le parti segnalate.
Nota della Redazione
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