Oscuramento dell’offerta tecnica: la stazione appaltante non può sostituirsi al concorrente (TAR Lazio n. 2135 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di dati costituenti segreti tecnici o commerciali, la stazione appaltante non può rigettare l’istanza di oscuramento fondandosi su una presunzione auto-elaborata di indispensabilità del dato ai fini della tutela giurisdizionale. L’art. 35, comma 4, lett. a) d.lgs. n. 36/2023 impone una valutazione specifica e motivata della richiesta avanzata dall’offerente, con riferimento alle parti dell’offerta indicate come espressive del know-how riservato. La stazione appaltante non può sostituirsi al concorrente terzo nel giudizio di indispensabilità previsto dall’art. 35, comma 5 d.lgs. n. 36/2023, che postula la rappresentazione dei propri interessi giuridici in relazione alla procedura di gara. Il segreto commerciale resta di regola protetto, quale eccezione alla disclosure generalizzata degli atti di gara.

Il Fatto

La ricorrente partecipava, in qualità di mandataria di un raggruppamento, a una procedura aperta di rilievo comunitario indetta dalla stazione appaltante per la sottoscrizione di un accordo quadro nel settore della sanità digitale. In fase di gara segnalava la presenza di segreti tecnici e commerciali all’interno della propria offerta, chiedendo l’oscuramento di specifici paragrafi e schede della relazione tecnica.

Con la comunicazione di aggiudicazione, la stazione appaltante rendeva noto il mancato accoglimento di tutte le richieste di oscuramento, sul presupposto che la documentazione fosse indispensabile e collegata all’esigenza di eventuale tutela giurisdizionale delle società partecipanti. La ricorrente impugnava tale determinazione nella sola parte relativa al mancato oscuramento parziale della relazione tecnica, chiedendo l’accertamento del diritto alla secretazione e l’annullamento in parte qua.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto il ricorso. La questione riguarda l’ambito di applicazione dell’art. 35, comma 4, lett. a) d.lgs. n. 36/2023, che consente di escludere l’accesso e ogni forma di divulgazione delle informazioni che, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, costituiscano segreti tecnici o commerciali, anche di contenuto altamente tecnologico.

Il Tribunale osserva che dalla lettura del provvedimento emerge un duplice difetto. Da un lato, la stazione appaltante non ha effettuato alcuna valutazione specifica della richiesta avanzata dalla ricorrente. Dall’altro, il rigetto è dipeso dalla sola presunzione, auto-elaborata, che i dati fossero indispensabili ai fini di una eventuale tutela giurisdizionale. La decisione reiettiva non ha quindi contestato la riferita presenza di segreto commerciale, ma si è fondata su una ritenuta indispensabilità generalizzata e potenziale.

Il Collegio richiama la finalità di protezione del segreto, coerente con la disciplina europea in materia di riservatezza, e rileva che l’art. 35, comma 5 d.lgs. n. 36/2023 ammette l’accesso del concorrente, in presenza di segreti, solo se indispensabile ai fini della difesa dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara. La norma si riferisce al concorrente diverso dal titolare del dato e postula che questi rappresenti i propri interessi. La stazione appaltante non può sostituirsi a tale valutazione, tanto più in assenza di alcuna controversia, in atto o in potenza, che richiedesse l’acquisizione del dato.

Il Tribunale esclude che l’istanza di oscuramento fosse inadeguatamente motivata. La ricorrente ha indicato le parti specifiche dell’offerta, fornendone la versione già oscurata, e ha rappresentato che le stesse contengono informazioni riconducibili al know-how riservato, oggetto di investimenti meritevoli di protezione. I dati rientrano nella nozione di segreto commerciale, concernendo informazioni non divulgate al mercato, protette dai titolari e difficilmente accessibili agli operatori di settore. Il Collegio richiama, sul punto, la giurisprudenza amministrativa in materia.

All’accoglimento conseguono l’annullamento della determinazione nella parte in cui non è stata accolta l’istanza di secretazione, la dichiarazione del diritto della ricorrente a mantenere riservato il contenuto della relazione tecnica e l’ordine alla stazione appaltante di non diffonderne il contenuto nelle parti segnalate. Le spese sono compensate in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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