Silenzio del Ministero sul riconoscimento del titolo estero di sostegno (TAR Lazio n. 2131 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento di sostegno conseguito in altro Stato membro, l’autorità competente deve adottare il provvedimento espresso nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del d. lgs. n. 206/2007, come modificato dal d. lgs. n. 15/2016. Decorso inutilmente tale termine, si configura il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione, con conseguente obbligo di provvedere e possibilità di nomina del commissario ad acta. Il termine fissato dal giudice può essere commisurato alla rilevante quantità di istanze della specie, purché funzionale all’esame effettivo della posizione del singolo richiedente.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’istanza per il riconoscimento in Italia di un titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna. L’Amministrazione è rimasta inerte, senza adottare alcun provvedimento espresso.
La ricorrente ha quindi proposto ricorso al TAR Lazio per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, la condanna dell’Amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso nel termine di legge e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto individuato l’autorità competente a concludere il procedimento, riconosciuta dalla legge al Ministero dell’Istruzione, che ha poi assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 173/2022, convertito in legge n. 604/2022.
Quanto al termine, il Tribunale ha richiamato l’art. 16, comma 6, del d. lgs. n. 206/2007, con cui è stata recepita la direttiva 2005/36/CE, come modificato dal d. lgs. n. 15/2016 di recepimento della direttiva 2013/55/UE: nella fattispecie l’autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.
Poiché tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso, il Collegio ha accertato la sussistenza del silenzio-inadempimento del Ministero. Ha pertanto confermato l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sull’istanza, rimodulando il termine in ragione del numero rilevante di richieste della specie in 120 giorni, decorrenti dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, richiamando sul punto propri precedenti conformi.
Il Tribunale ha precisato il contenuto dell’obbligo: il Ministero, attraverso la Direzione generale competente, deve esaminare la documentazione riferita alla specifica posizione della ricorrente, verificando la coerenza del percorso di studi e dei titoli conseguiti all’estero con quanto richiesto dalla direttiva 2005/36/UE ai fini del riconoscimento della qualifica di docente specializzato nel sostegno. Il Collegio ha richiamato i principi dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 19, 20, 21 e 22 del 2022, nonché la giurisprudenza della Corte di Giustizia, per cui spetta all’autorità competente valutare se e in quale misura le conoscenze attestate dal diploma estero soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste.
Da tali considerazioni è derivato l’accoglimento del ricorso, con ordine al Ministero di provvedere entro 120 giorni e nomina, in caso di perdurante inadempienza, del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione quale commissario ad acta, nell’ulteriore termine di 90 giorni. Le spese sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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