Ottemperanza per la carta docente: il giudice amministrativo non riconosce l’astreinte (TAR Lombardia n. 4108 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato che condanna l’Amministrazione all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente è fondata quando l’an e il quantum del credito risultino incontestati. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non può, invece, essere accordata con riferimento alla carta docente, poiché tale emolumento costituisce un contributo per la formazione e non un corrispettivo: la sua funzione non è satisfattiva di un credito pecuniario e la relativa domanda si appalesa manifestamente iniqua. La nomina del commissario ad acta è disposta per il caso di ulteriore inottemperanza, con facoltà di delega a dirigente dell’ufficio.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, agiva ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle la carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, dell’importo di € 500,00 per ciascun anno.
La ricorrente chiedeva altresì la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva con comparsa di mero stile, senza formulare deduzioni sul merito della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva preliminarmente la regolarità formale del ricorso, documentata dalla produzione della copia asseverata della sentenza e dell’attestazione del passaggio in giudicato, nonché dalla dimostrazione dell’avvenuta notifica del titolo esecutivo entro il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, accerta che l’Amministrazione non ha dato esecuzione alla sentenza e che la resistente non ha fornito elementi contrari. Pertanto, essendo incontestati l’an e il quantum, ordina al Ministero di rilasciare la carta e accreditare la somma di € 2.000,00 entro novanta giorni. Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato, con facoltà di delega e senza compenso.
Quanto alla domanda di astreinte, il Collegio la respinge in quanto manifestamente iniqua. La carta docente, difatti, assolve a una funzione di contributo per l’aggiornamento e la formazione, non costituendo un corrispettivo: la sua natura non giustifica l’applicazione della penalità di mora, istituto volto a sollecitare l’adempimento di obbligazioni pecuniarie satisfattive.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in misura equitativa, in considerazione della serialità del contenzioso, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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