Ottemperanza per la carta docente: il TAR condanna il Ministero e nomina il commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3052 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza, il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente alla carta docente per gli anni scolastici pregressi e condanna l’Amministrazione a corrisponderne gli importi costituisce titolo esecutivo azionabile innanzi al giudice amministrativo. La mancata contestazione dell’inadempimento da parte dell’Amministrazione, unitamente alla documentazione prodotta dal creditore, legittima l’accoglimento del ricorso e la condanna all’integrale esecuzione della pronuncia nel termine di novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine, il giudice nomina il commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato, il quale provvede all’esecuzione dell’incarico entro sessanta giorni dalla propria investitura, senza diritto a compenso trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Como – Sezione Lavoro una sentenza che accertava il proprio diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2024/25, condannando l’Amministrazione a metterla a disposizione e a corrispondere i relativi importi. Avendo l’Amministrazione omesso di dare esecuzione alla pronuncia, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’integrale esecuzione della sentenza, ormai passata in giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, accertando che sulla sentenza si era formato il giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice ordinario, e che era stato rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 tra la notifica della sentenza e la proposizione del ricorso.
Nel merito, il Collegio ha rilevato come la pretesa della ricorrente risultasse adeguatamente documentata e come l’Amministrazione, costituitasi in giudizio, non avesse contestato la mancata ottemperanza all’obbligo portato dal titolo azionato. Tale mancata contestazione ha condotto il giudice a ritenere fondato il ricorso, sussistendo l’allegato inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di dare esecuzione al giudicato.
Il TAR ha pertanto ordinato all’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, disponendo che, in caso di inutile decorso del termine, il creditore possa investire direttamente il commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza. Il commissario, una volta attivato, dovrà provvedere all’esecuzione dell’incarico entro i successivi sessanta giorni, adottando direttamente o tramite funzionario delegato tutti gli atti necessari, anche avvalendosi della struttura organizzativa regionale. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali dell’ufficio dirigenziale. La pronuncia ha infine condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate nell’importo di € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari, tenuto conto della serialità del contenzioso come indicato dai richiami giurisprudenziali del Consiglio di Stato.
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Nota della Redazione
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