Payback dispositivi medici, difetto di giurisdizione sui provvedimenti regionali (TAR Lazio n. 2133 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti con cui le regioni e le province autonome approvano, in attuazione dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano e i relativi importi sono atti interamente vincolati, nei presupposti, nel contenuto e nelle modalità procedurali. Essi non esprimono alcun potere autoritativo, risolvendosi in un accertamento tecnico dei presupposti economico-contabili del quantum debeatur. Ne deriva che la controversia avente ad oggetto l’an o il quantum dell’obbligazione di ripiano involge un diritto soggettivo di natura patrimoniale e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, restando estranea al giudice amministrativo. Sono invece devolute al giudice amministrativo le censure avverso gli atti statali e generali che determinano il tetto di spesa e ne certificano il superamento. La questione di legittimità costituzionale di norma non applicabile al caso concreto è inammissibile per difetto di rilevanza.

Il Fatto

Una società fornitrice di dispositivi medici impugnava innanzi al TAR Lazio il decreto con cui la Regione Toscana aveva approvato gli elenchi delle aziende soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, unitamente agli atti statali presupposti e ai relativi allegati recanti le quote di payback. Con successivi ricorsi per motivi aggiunti la stessa società estendeva l’impugnazione ai provvedimenti adottati da altre regioni e province autonome, che avevano definito gli elenchi e quantificato gli importi dovuti.

Nel corso del giudizio interveniva lo ius superveniens rappresentato dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025, convertito con legge n. 118/2025, che ha previsto il pagamento di una quota ridotta al 25 per cento degli importi, con estinzione dell’obbligazione e cessazione della materia del contendere per chi vi adempia. La ricorrente, pur dichiarando di voler beneficiare di tale riduzione, prospettava l’illegittimità costituzionale della disciplina e chiedeva la remissione alla Corte costituzionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo del payback sanitario, dalla fissazione del tetto di spesa nazionale e regionale al 4,4 per cento del fabbisogno standard, alla certificazione del superamento con il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, fino alle linee guida adottate con il decreto del 6 ottobre 2022. Richiama quindi le sentenze della Corte costituzionale n. 139 e n. 140 del 2024, che hanno ritenuto il meccanismo ragionevole e proporzionato e non lesivo del legittimo affidamento, perché le imprese erano consapevoli del sistema fin dal 2015.

Sul ricorso principale, il TAR rigetta le censure relative agli atti statali e generali, ribadendo la legittimità della fissazione uniforme del tetto regionale al livello massimo nazionale e l’infondatezza delle doglianze su retroattività, evidenza pubblica e calcolo della spesa al lordo dell’IVA. Quanto al calcolo, osserva che è la stessa legge a imporre la rilevazione sul fatturato al lordo dell’IVA e che l’eventuale inclusione dei servizi accessori dipende da errata contabilizzazione aziendale, non dall’attività ministeriale. Per l’impugnazione degli atti regionali, però, il Collegio declina la giurisdizione.

Il passaggio centrale riguarda la natura delle attività demandate alle regioni dal comma 9-bis: verifica della documentazione contabile, compilazione dell’elenco delle aziende soggette al ripiano, imposizione del pagamento e iscrizione in bilancio. Si tratta di un’attività meramente attuativa delle determinazioni statali, priva di qualsivoglia margine di discrezionalità, anche solo tecnica. Le regioni non possono determinare il tetto, certificarne il superamento né quantificarne lo scostamento, competenze riservate allo Stato.

Da qui la qualificazione del rapporto come obbligatorio e paritario, collocato “a valle” del potere autoritativo. L’importo dovuto deriva da una percentuale fissata ex lege e applicata matematicamente al fatturato, secondo i dati risultanti dal modello CE. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul riparto con riferimento alle attività vincolate, il Collegio afferma che la pretesa di non pagare o pagare meno non è intermediata dal potere amministrativo, ma involge un diritto soggettivo.

Pertanto i ricorsi per motivi aggiunti sono inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 del d.l. n. 95/2025 è dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, concernendo norma non applicabile alla vicenda. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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