Il massofisioterapista non può aprire studio con dispositivi medici (TAR Lazio n. 2129 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il massofisioterapista, anche se iscritto nell’elenco speciale ad esaurimento istituito dall’art. 5 del d.m. 9 agosto 2019 in attuazione dell’art. 1, comma 537, della legge n. 145 del 2018, non è professionista sanitario ma operatore di interesse sanitario, con funzioni accessorie e strumentali rispetto alle professioni sanitarie riconosciute in via esclusiva dallo Stato. L’iscrizione nell’elenco speciale consente la prosecuzione dell’attività pregressa, ma non comporta equipollenza o equivalenza ai titoli universitari e non attribuisce autonomia professionale. Ne consegue la legittimità del diniego di nulla osta all’apertura di un proprio studio professionale e dell’esercizio autonomo di dispositivi elettromedicali che, per destinazione d’uso, sono riservati ai professionisti sanitari.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare dal 27 ottobre 2012 di un diploma triennale di massaggiatore massofisioterapista, ha impugnato il provvedimento con cui l’ASL Lecce gli ha negato il nulla osta all’apertura di uno studio professionale per l’esercizio dell’attività di massofisioterapista, unitamente alla nota del Ministero della Salute dell’11.12.2024.

Con tale nota il Ministero aveva chiarito che il massofisioterapista, in quanto operatore di interesse sanitario e non professionista sanitario, non può esercitare in un proprio studio né utilizzare autonomamente dispositivi elettromedicali riservati ai professionisti sanitari. Il ricorrente ha dedotto la violazione della legge n. 145 del 2018, del d.m. 9 agosto 2019, dei principi eurounitari di proporzionalità e del legittimo affidamento. Si sono costituiti il Ministero della Salute e l’ASL Lecce; è intervenuta ad opponendum la Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Sanitaria di Fisioterapista.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla ricostruzione del quadro normativo di settore, richiamando la propria sentenza n. 15121/2024 e la giurisprudenza amministrativa consolidata. L’art. 1 della legge n. 403 del 1971 aveva qualificato il massofisioterapista come professione sanitaria ausiliaria; dopo la riforma dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992, la figura non è stata però riordinata, sopravvivendo nell’ambito degli operatori di interesse sanitario.

Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. III, n. 3325 del 2013 e Cons. Stato, sez. III, n. 4513 del 2022: la categoria degli operatori di interesse sanitario accoglie attività sprovviste dei caratteri della titolarità e autonomia professionale e connotate da formazione di livello inferiore. La legge n. 43 del 2006 ha definitivamente collocato i massofisioterapisti tra gli operatori di interesse sanitario, con funzioni ausiliarie rispetto alle professioni sanitarie.

L’istituzione dell’elenco speciale ad esaurimento non muta tale qualificazione: esso ha finalità di sanatoria e mira a salvaguardare le aspettative di chi ha maturato esperienza triennale, senza comportare equipollenza ai titoli universitari né attribuire la qualifica di professione sanitaria. Il d.m. 9 agosto 2019 non avrebbe potuto disporre diversamente, in assenza di espressa previsione normativa.

Né risultano violati i principi di legittimo affidamento e di certezza del diritto: nessun affidamento poteva ingenerarsi sulla qualificazione come professione sanitaria, esclusa ormai dal 2006. Quanto alla libera circolazione, la qualificazione come operatore di interesse sanitario non incide sul mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali.

Poiché l’istanza del ricorrente era diretta a costituire uno studio di massofisioterapia mediante utilizzo di dispositivi medici, il diniego dell’ASL è legittimo: tali apparecchi non possono essere usati autonomamente da chi non è professionista sanitario. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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