Revoca del porto d’armi e divieto di detenzione fondati sulla pericolosità ambientale (TAR Marche n. 177 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia e il divieto di detenere armi, munizioni o materiale esplodente trovano legittimo fondamento nelle clausole di chiusura degli art. 11 e art. 39 Tulps, che consentono il riesame dell’autorizzazione quando sopraggiungono o risultano circostanze che ne avrebbero imposto o consentito il diniego. L’Amministrazione di pubblica sicurezza non è tenuta al riscontro circostanziato del singolo episodio segnalato, potendo desumere dal contesto una condizione di pericolosità ambientale idonea a sconsigliare la disponibilità di armi. Assume rilievo, a tal fine, la situazione di tensione domestica correlata alla fragilità psichica di un familiare convivente, valutata unitamente alla consistente dotazione di armi detenuta. Il giudizio di inaffidabilità non è sindacabile nel merito, salvo che non risulti illogico o frutto di istruttoria inadeguata.

Il Fatto

A seguito di una segnalazione, i Carabinieri si recavano presso l’abitazione del ricorrente e vi rinvenivano e ritiravano cautelativamente sette fucili da caccia. La segnalazione riferiva di un uomo che, nei pressi dell’abitazione, urlava contro una donna colpendola con schiaffi e pugni, proferendo minacce verso i passanti intervenuti.

Avviato il procedimento amministrativo, il Questore disponeva la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, già rilasciata nel marzo 2024. Il Prefetto emanava poi il divieto di detenere armi, munizioni o materiale esplodente. Il ricorrente ha impugnato entrambi gli atti davanti al TAR, deducendo la mancanza dei presupposti legali e il difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio tratta congiuntamente i due motivi, riconducendoli alla dedotta assenza dei presupposti legali e alla carenza di motivazione. Il ricorso è respinto.

Dagli atti emerge che la moglie del ricorrente è da anni affetta da gravi disturbi psichici ed è stata più volte ricoverata a partire dal 2009. Il ricorrente stesso ha consegnato ai Carabinieri la documentazione sanitaria attestante le cure e i ricoveri. Le sommarie informazioni testimoniali dei figli hanno confermato un clima di tensione tra i coniugi, connesso allo stato patologico della madre e all’esasperazione del padre.

Tale situazione è ritenuta sintomatica di una oggettiva pericolosità ambientale, potenzialmente foriera di episodi violenti più gravi, aggravata dalla notevole disponibilità di armi in capo al ricorrente. Il Collegio giudica la scelta amministrativa né illogica né frutto di istruttoria inadeguata.

Il TAR sottolinea che, a prescindere dal riscontro circostanziato del fatto segnalato, l’istruttoria evidenzia una situazione che sconsiglia la presenza di armi nell’abitazione coniugale. La clausola di chiusura dell’art. 11 Tulps consente la revoca quando sopraggiungono circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego, nella specie riscontrabili.

Parimenti legittimo è il divieto prefettizio, poiché la situazione di esasperazione può dar adito al rischio di capacità di abuso previsto dall’art. 39 Tulps. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite e ordine di oscuramento delle generalità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *