Ottemperanza per spese giudiziali liquidate al procuratore antistatario: accoglimento e nomina del commissario ad acta (TAR Marche n. 875 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 dalla notifica della sentenza passata in giudicato, accoglie il ricorso proposto dal procuratore antistatario per ottenere il pagamento delle spese processuali liquidate in suo favore, quando l’Amministrazione non abbia eseguito il titolo e non abbia opposto alcuna ragione contraria alla spettanza della pretesa. L’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale al giudicato, nella parte relativa alle spese giudiziali, deve essere dichiarato con assegnazione del termine di 30 giorni per adempiere, salve le somme eventualmente già corrisposte. Per il caso di perdurante inerzia, è nominato sin d’ora un commissario ad acta, che assume le sue funzioni solo su istanza del creditore e provvede all’esecuzione dell’incarico entro 120 giorni.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva accertato, con diverse sentenze, il diritto del ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme ivi indicate, con condanna anche al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario.
Sulle sentenze, regolarmente notificate, si era formato il giudicato. Il procuratore antistatario, non avendo ricevuto il pagamento delle spese liquidate, ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR. L’Amministrazione si è costituita solo con memoria formale, senza opporre eccezioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, riscontrando il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica delle sentenze all’Amministrazione, come richiesto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 quale condizione per l’azione.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, non risultando eseguiti i titoli nella parte relativa alle spese giudiziali liquidate a favore del legale dichiaratosi antistatario. L’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, sussistendo i presupposti di legge per l’accoglimento.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione alle sentenze in epigrafe, per la parte relativa alle spese giudiziali, salve le somme eventualmente già corrisposte, assegnando il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è stato nominato fin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con l’avvertenza che questi assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e provvederà entro i successivi 120 giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento in favore del ricorrente, che agiva in proprio: per tale ragione non è stata disposta la distrazione in favore del difensore.
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Nota della Redazione
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