Silenzio del Ministero sul riconoscimento del titolo di sostegno conseguito in Spagna (TAR Lazio n. 2096 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento dei titoli abilitanti all’insegnamento conseguiti in altro Stato membro dell’Unione Europea, l’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016, impone all’autorità competente di adottare il provvedimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Decorso inutilmente tale termine, si forma il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione, con conseguente accoglimento del ricorso ex art. 117, comma 2, cod. proc. amm.. L’obbligo di provvedere implica l’esame dell’intero compendio di competenze e conoscenze acquisite all’estero, nel rispetto dei principi della direttiva 2005/36/CE e della giurisprudenza europea.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato in data 2 giugno 2024 istanza al Ministero dell’Istruzione e del Merito per il riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna. L’Amministrazione, costituitasi con atto di mero stile, non ha adottato alcun provvedimento. La ricorrente ha quindi proposto ricorso, notificato il 30 ottobre 2025, per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna dell’Amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso, con richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.
La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio. Il thema decidendum concerne la sussistenza del silenzio-inadempimento e il termine entro cui l’Amministrazione deve provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la ricevibilità del ricorso, proposto entro un anno dalla formazione del silenzio sull’istanza, termine al quale vanno aggiunti i 31 giorni di sospensione feriale maturati tra il 1° e il 31 agosto, richiamando sul punto Cons. St., sez. V, n. 1069 del 2024. Ha inoltre rilevato che la competenza a concludere il procedimento spetta al Ministero dell’Istruzione, divenuto Ministero dell’Istruzione e del Merito ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 173/2022.
Nel merito, il Tribunale ha individuato la norma regolatrice del termine nel quarto comma dell’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016: l’autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Tale termine, pacificamente scaduto alla data di proposizione del ricorso, ha determinato la formazione del silenzio-inadempimento.
Accertato l’obbligo di provvedere, il Collegio ha ritenuto di commisurare il termine per l’adozione del provvedimento a 120 giorni, decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. La scelta è motivata dalla notorietà del rilevantissimo numero di richieste della specie, con richiamo a TAR Lazio, sez. IV, n. 6150 del 2023 e TAR Lazio, sez. IV ter, n. 17740 del 2024.
Quanto al contenuto dell’obbligo, il Tribunale ha richiamato i principi dell’Adunanza Plenaria n. 19, 20, 21 e 22 del 2022 e di Cons. Stato, sez. VII, n. 1361 del 2023, ritenendoli sovrapponibili, in via di principio, ai titoli conseguiti in qualsiasi Stato membro. L’Amministrazione deve esaminare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificare che durata, livello e qualità delle formazioni non siano inferiori a quelle dei percorsi a tempo pieno e, se del caso, disporre misure compensative proporzionate ex art. 14 della direttiva 2005/36/CE. È richiamato il principio della sentenza Morgenbesser della Corte di Giustizia.
Da tali considerazioni discende l’accoglimento del ricorso, con ordine di provvedere entro 120 giorni e nomina, per il caso di inutile decorso, del responsabile del competente Dipartimento ministeriale quale commissario ad acta, con facoltà di delega, per l’ulteriore termine di 90 giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.