Esclusione concorsuale annullata per enzimopenia non assoluta (TAR Lazio n. 7655 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorsi pubblici per l’accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il giudizio di non idoneità deve essere fondato su una condizione di salute che integri realmente la causa di esclusione prevista dalla normativa di settore. Non può essere ritenuta ostativa all’arruolamento una condizione di deficit enzimatico che non si configuri come carenza assoluta e che non determini alcuna sintomatologia o pregressa crisi emolitica. Gli esiti della verificazione disposta dal giudice, quando non contestati dall’Amministrazione e quando accertino l’idoneità del candidato, costituiscono elemento decisivo per ritenere fondate le doglianze avverso il provvedimento di esclusione, con conseguente annullamento di quest’ultimo.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al termine della visita medica, la Commissione medica lo dichiarava non idoneo, con conseguente esclusione dalla procedura concorsuale, sulla base della previsione di cui all’art. 1, comma 4, Allegato A, punti 18 e 19, del decreto ministeriale n. 166 del 2019. Il candidato impugnava il provvedimento di esclusione, deducendo carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione, sostenendo che la propria condizione non costituisse una carenza assoluta ma solo un deficit enzimatico parziale e asintomatico, compatibile con lo svolgimento del servizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, richiamando gli esiti della verificazione disposta in sede cautelare dal Consiglio di Stato, all’esito della quale l’organo verificatore aveva accertato l’idoneità del ricorrente al servizio quale vigile del fuoco. La relazione di verificazione, i cui esiti non sono stati contestati dall’Amministrazione, ha escluso che il candidato fosse affetto da una carenza enzimatica di grado assoluto o con pregressi episodi di crisi emolitiche.
Il verificatore ha precisato che nella specie non si configurasse una condizione ostativa, ma un mero deficit enzimatico non associato a sintomatologia, sottolineando come il quadro ematologico fosse nella norma e come non sussistesse alcun nesso di causalità tra esposizione a fumi tossici ed eventuali crisi emolitiche, anche in considerazione dei dispositivi di protezione individuale di cui gli operatori devono essere dotati.
Il Collegio ha ritenuto di non discostarsi dagli esiti dell’accertamento peritale, evidenziando che la discrepanza tra il giudizio espresso dalla Commissione medica in sede di visita concorsuale e quello successivamente formulato dall’organo verificatore rendeva fondate le doglianze del ricorrente. Sulla base di tali rilievi, il giudice amministrativo ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di esclusione, ponendo le spese di lite a carico dell’Amministrazione per quanto concerne i compensi degli organi verificatori.
Nota della Redazione
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