Illegittimo il limite d’età per i Vigili del fuoco (TAR Lazio n. 4098 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La partecipazione ai concorsi pubblici non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazione. Le deroghe devono essere giustificate dalla salvaguardia del carattere operativo delle funzioni e non possono essere applicate automaticamente a tutto il personale di un’amministrazione, dovendosi distinguere gli incarichi a vocazione operativa da quelli burocratici o amministrativi. È pertanto illegittimo il limite di età di 45 anni previsto per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori e assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, poiché le relative mansioni sono prive di una connotazione operativa e costituiscono una deroga al principio di non discriminazione per età.

Il Fatto

Con determinazione del 9 ottobre 2023, il Ministero dell’Interno ha indetto una selezione per la copertura di 212 posti di operatore del ruolo degli operatori e assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il bando prevedeva, tra i requisiti di ammissione, il limite di età di 45 anni, in conformità all’art. 2, comma 1, lett. c), del D.M. n. 167/2019.

La ricorrente, esclusa dalla selezione in ragione del requisito anagrafico, ha impugnato il provvedimento, deducendo la violazione dell’art. 3, comma 6, l. n. 127/1997 e il contrasto con la direttiva 2000/78/CE. Il Tribunale ha disposto l’ammissione con riserva della ricorrente alla procedura, che ha conseguito una posizione utile nella graduatoria regionale.

La Motivazione del TAR Lazio

Il TAR ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione, richiamando il consolidato orientamento secondo cui le controversie relative alle procedure per la costituzione del rapporto di impiego nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi degli artt. 3, comma 1-bis, e 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001. Ha altresì ritenuto sussistente l’interesse della ricorrente alla decisione, finalizzato al consolidamento della posizione in graduatoria.

Nel merito, il Collegio ha accolto le doglianze, richiamando il proprio precedente orientamento espresso con le sentenze n. 3956/2025 e n. 14114/2025. L’art. 3, comma 6, l. n. 127/1997 imposta il rapporto tra assenza di limiti di età e loro previsione in termini di regola ed eccezione. L’art. 6 della direttiva 2000/78/CE ammette deroghe solo se giustificate da una finalità legittima e se i mezzi sono appropriati e necessari.

La salvaguardia del carattere operativo dei servizi di soccorso non legittima un automatismo nella fissazione dei requisiti anagrafici per tutti i ruoli. Le mansioni degli operatori e assistenti, come descritte dall’art. 70, d.lgs. n. 217/2005, consistono in attività di supporto amministrativo, logistico e tecnico-manuale, prive di una vocazione operativa: il limite di età di 45 anni risulta quindi discriminatorio, non essendo calibrato sulle mansioni della qualifica messa a concorso.

Il TAR ha accolto il ricorso, disponendo la definitiva ammissione della ricorrente alla procedura selettiva, e ha compensato le spese di lite, rinviando la decisione sull’istanza di gratuito patrocinio a separato decreto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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