Fascia di rispetto autostradale ridotta a 30 metri per aree urbanizzate (TAR Sicilia n. 1605 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La fascia di inedificabilità a protezione del nastro autostradale non ha natura urbanistica, ma conformativa, e trova fonte diretta nella disciplina legislativa di settore. La sua ampiezza va determinata secondo le concrete ed effettive condizioni dei luoghi al momento del rilascio del titolo edilizio, non secondo la collocazione formale dell’area al tempo dell’intervento. Ove il lotto sia ricompreso in un comprensorio già urbanizzato mediante piano di lottizzazione, con tessuto residenziale strutturato, la distanza da rispettare è quella di 30 metri prevista per le aree interne al centro abitato. Il richiamo alla fascia di 60 metri contenuto nel piano di lottizzazione integra mera presa d’atto del regime vigente al momento della stipula, priva di valore convenzionale autonomo.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile in un comprensorio residenziale, impugna il Permesso di costruire rilasciato a una controinteressata per due fabbricati e una piscina su un lotto confinante, ricompreso nel medesimo Piano di lottizzazione. Deduce l’inedificabilità del fondo per vincolo da fascia di rispetto autostradale di 60 metri, per destinazione a verde e per vincolo paesaggistico e sismico, oltre alla decadenza del titolo per tardivo inizio dei lavori.
Il ricorso fa seguito a un’istanza di accesso agli atti del 2024 e a osservazioni in autotutela rimaste senza esito. Il Comune si costituisce e resiste. Le istanze cautelari sono rigettate e la revocazione dell’ordinanza è dichiarata inammissibile.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta in via preliminare la questione della fascia di rispetto autostradale. La disciplina applicabile è quella degli artt. 16 e 18 d.lgs. n. 285/1992 e degli artt. 26 e 28 del regolamento di attuazione, che fissano la distanza in 60 metri fuori dal centro abitato e in 30 metri all’interno.
Il Collegio richiama il precedente del Cons. Stato n. 1582 del 2015, secondo cui la valutazione dell’esistenza di un centro abitato va condotta sulle specifiche condizioni di fatto del contesto, esistenti al momento del procedimento. Nel caso concreto, il certificato di destinazione urbanistica qualifica la particella come Z.T.O. C3; il comprensorio risulta urbanizzato dal piano di lottizzazione approvato nel 1986 e la fascia va quindi ridotta a 30 metri.
Il Tribunale esclude che il vincolo abbia origine pattizia. Piano e convenzione si sono limitati a prendere atto dell’ampiezza della fascia al momento della redazione; l’appezzamento non è stato ceduto come area a standard. Richiamando il Cons. Stato n. 2602 del 2021, il Collegio ribadisce che il vincolo ha fonte legale e valore conformativo.
Quanto all’istruttoria, la doglianza è generica e comunque infondata: il regime dei suoli è aspetto che l’Amministrazione deve verificare d’ufficio, secondo il Cons. Stato n. 1702 del 2025. Sulla qualificazione del lotto, il Tribunale, richiamando il C.G.A.R.S. n. 614 del 2025, distingue l’area residua dal fondo intercluso, ammettendo il ricorso a procedure semplificate.
Il terzo motivo è respinto: la decadenza del titolo richiede un provvedimento formale dell’organo comunale, come chiarito dal Cons. Stato n. 4823 del 2015; la scadenza del nulla osta paesaggistico determina mera inefficacia, non illegittimità. Il ricorso è respinto, con spese a carico del ricorrente e compensazione verso la controinteressata.
Nota della Redazione
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