Ottemperanza Carta Docente: ordine al Ministero e commissario ad acta (TAR Lazio n. 8405 del 06.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di ottemperanza, la notifica della sentenza passata in giudicato presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni, prescritto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. modif. dalla l. n. 30/1997, integrano le condizioni di ammissibilità dell’azione. Accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo deve ordinare all’Amministrazione di provvedervi, attivando la prestazione riconosciuta dal giudice ordinario, entro un termine perentorio. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, va nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Direzione competente, con facoltà di delega, il quale provvederà alla esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni, senza diritto ad alcun compenso, atteso che l’onere rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, l’accertamento del diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione del beneficio.

La sentenza, notificata all’Amministrazione presso la sua sede reale in data 23 dicembre 2024, era passata in giudicato. A fronte della mancata esecuzione, limitatamente all’attivazione della Carta, la docente ha adito il TAR Lazio con ricorso per ottemperanza notificato il 1° febbraio 2026, chiedendo l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dell’azione di ottemperanza, rinvenendole nella avvenuta notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione e nel decorso del termine dilatorio di centoventi giorni tra tale notifica e quella del ricorso introduttivo, così come prescritto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

Nel merito, non essendo controverso che la sentenza non avesse ancora trovato esecuzione, il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato, disponendo l’ordine all’Amministrazione di attivare la Carta elettronica per l’importo riconosciuto, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.

Il Collegio ha, inoltre, accolto la richiesta di nomina sin d’ora del commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza, individuandolo nel Direttore generale della Direzione generale competente per materia, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni. Nulla è stato liquidato per tale attività, trattandosi di onere rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.

Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, con liquidazione in misura forfettaria comprensiva delle spese accessorie funzionali all’instaurazione del giudizio, e distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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