Taglio del 10% ai gettoni di presenza dei consiglieri questione di massima (Corte dei Conti Sez. contr. Lazio n. 127 del 31.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
I gettoni di presenza dei consiglieri comunali e le indennità di funzione degli amministratori locali costituiscono fattispecie distinte, per natura e finalità, pur essendo entrambe disciplinate dall’art. 82 del d.lgs. n. 267/2000. La riduzione del 10 per cento prevista dall’art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005 mantiene natura strutturale e non è incisa, neppure implicitamente, dalla novella introdotta dall’art. 1, commi 583-586, della legge n. 234/2021, che ha rideterminato le sole indennità di funzione. Il principio di diritto espresso dalla Sezione delle Autonomie con la delibera n. 11/2023 non è pertanto estensibile, in via interpretativa, ai gettoni di presenza. Ravvisata la divergenza con altra Sezione regionale, la questione è rimessa alla Sezione delle Autonomie in funzione nomofilattica.

Il Fatto

Il sindaco di un Comune, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, ha chiesto alla Sezione regionale di controllo se ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali sia ancora applicabile la riduzione del 10 per cento disposta dall’art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005.

Il dubbio nasce dalla delibera n. 11/2023 della Sezione delle Autonomie, che, escludendo il carattere strutturale del taglio con riferimento alle indennità di funzione, non menziona i gettoni di presenza. L’Ente ritiene incongruo che la decurtazione permanesse per i soli gettoni. Il CAL, dopo aver ripercorso la giurisprudenza contabile, ha ritenuto che la questione investisse profili ulteriori rispetto alla sola indennità di funzione e ha inoltrato la richiesta.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Sezione dichiara l’istanza ammissibile sotto il profilo soggettivo e oggettivo: il quesito attiene alla contabilità pubblica, intesa in chiave dinamica, e concerne vincoli di spesa strumentali agli obiettivi di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, comma 3, della Costituzione, senza interferire con scelte discrezionali dell’Ente.

Nel merito, il Collegio ricostruisce la distinzione tra i due emolumenti. I gettoni di presenza spettano ai consiglieri per l’effettiva partecipazione a consigli e commissioni e hanno natura variabile nell’an e nel quantum; le indennità di funzione seguono invece un criterio tabellare. L’unico raccordo è il parametro-vincolo del quarto dell’indennità massima del sindaco, previsto dall’art. 82, comma 2, del TUEL.

La Sezione osserva che la novella del 2021 è intervenuta sulle sole indennità di funzione, parametrandole al trattamento dei presidenti di regione, con concorso statale. Essa non contiene alcuna disposizione sui gettoni di presenza, che restano regolati dalla disciplina previgente. Il nuovo sistema incide in via indiretta, solo sul tetto mensile parametrato alla nuova indennità del sindaco.

Il Collegio richiama il principio di invarianza della spesa di cui all’art. 1, comma 136, della legge n. 56/2014, che la Sezione delle Autonomie ha riferito ai soli oneri variabili, tra cui i gettoni di presenza, da determinarsi secondo la spesa storica. Richiama altresì la delibera n. 18/2024 della Sezione regionale per la Toscana, che ha confermato il taglio strutturale, e, in senso opposto, le delibere nn. 70, 71 e 73 del 2024 della Sezione per la Sardegna, che hanno escluso la decurtazione.

Alla luce del silenzio del legislatore, la Sezione ritiene che la disciplina dei gettoni di presenza non risulti incisa dalla novella né dal principio di diritto della delibera n. 11/2023. Tuttavia, considerata la divergenza interpretativa, ravvisa l’esigenza di un chiarimento nomofilattico e sospende la decisione sul parere, sottoponendo al Presidente della Corte dei conti la questione di massima sulla latitudine applicativa del principio, ai sensi dell’art. 17, comma 31, del d.l. n. 78/2009 e dell’art. 6 del d.l. n. 174/2012.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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