Concussione accertata in sede penale e danno erariale da sinallagma e immagine (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 1 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento per il reato di concussione ha efficacia di giudicato nel giudizio di responsabilità amministrativa quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della sua commissione, ai sensi dell’art. 651 cod. proc. pen. Il danno erariale da violazione del sinallagma contrattuale consegue alla disutilità della retribuzione corrisposta al dipendente infedele, che ha arricchito sé stesso con un’attività contraria ai doveri di servizio. Il danno all’immagine è risarcibile in presenza di condanna penale irrevocabile per uno dei reati di cui all’art. 7 della legge n. 97/2001. Ove le condotte siano anteriori alla legge n. 190/2012, la liquidazione avviene in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., sulla base di indicatori oggettivi, soggettivi e sociali.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna ha esercitato l’azione di responsabilità per danno erariale nei confronti di un soggetto che, all’epoca dei fatti, rivestiva la qualifica di responsabile dell’Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica di un Comune. Il convenuto era stato condannato in via definitiva per il reato di concussione, per aver indotto un privato a promettere una somma di denaro sotto la minaccia che le sue istanze edilizie non avrebbero avuto regolare corso.
La notizia di danno era desunta da articoli di stampa relativi all’arresto in flagranza. Il danno erariale è stato quantificato in via equitativa in complessivi euro 40.000,00, di cui euro 30.000,00 a titolo di danno all’immagine ed euro 10.000,00 per violazione del sinallagma contrattuale. Il convenuto ha eccepito la nullità delle notifiche dell’invito a dedurre e dell’atto di citazione, nonché l’inammissibilità della domanda per asserita coincidenza del danno con quello liquidato in sede penale.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio ha dichiarato manifestamente infondate le eccezioni processuali. Quanto al termine di comparizione, l’art. 88, comma 2, cod. giust. cont. qualifica come ordinatorio il termine per la notificazione della citazione, mentre il mancato rispetto dei 90 giorni liberi è disciplinato dall’art. 86, comma 10, cod. giust. cont., che impone la fissazione di una nuova udienza. La regolare costituzione del convenuto ha comunque sanato la nullità della notificazione ai sensi degli artt. 44, comma 3, e 48 cod. giust. cont.
La Corte ha inoltre escluso che la responsabilità erariale abbia carattere sanzionatorio, qualificandola come meramente risarcitoria. Ne deriva la legittimità della notifica dell’invito a dedurre al tutore provvisorio del soggetto interdetto legalmente, mentre il ritardo del tutore rileva solo ai fini dell’eventuale rimessione in termini ex art. 153, comma 2, cod. proc. civ. Il Collegio ha altresì rilevato l’inerzia del convenuto nel non chiedere la sostituzione del tutore nominato d’ufficio.
Nel merito, la Corte ha riconosciuto l’efficacia di giudicato della condanna penale ex art. 651 cod. proc. pen., risultando provati il rapporto di servizio, la condotta infedele e l’elemento psicologico del dolo. Quanto al danno all’immagine, esclusa l’applicabilità del criterio del duplum tangentizio introdotto dalla legge n. 190/2012 per anteriorità dei fatti, il Collegio ha fatto ricorso alla liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., valorizzando la durata ventunenne della condotta, il ruolo di preminenza del dipendente e l’ampia risonanza mediatica della vicenda.
La Corte ha infine confutato la tesi difensiva secondo cui il pregiudizio reputazionale sarebbe derivato da altri accadimenti interni all’ente, affermando l’autonomia della lesione arrecata dal dipendente in ragione del rapporto organico. Il convenuto è stato condannato al risarcimento di euro 40.000,00, con interessi legali dal deposito, restando fermo l’obbligo dell’Amministrazione di evitare ogni duplicazione risarcitoria in sede esecutiva rispetto alla provvisionale già liquidata in sede penale.
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Nota della Redazione
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