Esclusione dai contributi per mancata diffusione sul canale assegnato (TAR Lazio n. 1814 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’ammissione ai contributi previsti per le emittenti televisive a carattere comunitario in ambito locale, il requisito della diffusione sul canale assegnato deve sussistere alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. L’eventuale colpevole ritardo dell’Amministrazione nella conclusione del distinto procedimento di estensione dell’autorizzazione può fondare una pretesa risarcitoria in altra sede, ma non determina l’illegittimità derivata dell’esclusione dalla graduatoria. La provvisorietà della graduatoria medesima, unita al potere di controllo sui requisiti previsto dal regolamento, esclude la formazione di un legittimo affidamento sulla conferma dell’inserimento. Sono inammissibili le censure introdotte per la prima volta nella memoria ex art. 73 c.p.a.
Il Fatto
La ricorrente, associazione esercente l’attività di radiodiffusione locale a carattere comunitario, ha impugnato il decreto con cui il Ministero ha approvato la graduatoria definitiva relativa ai contributi per l’annualità 2023, nella parte in cui la sua domanda risulta esclusa, nonché la nota di comunicazione di tale esclusione.
L’esclusione si fonda sul rilievo che il marchio oggetto della domanda era privo di numerazione LCN e, dunque, non diffuso alla data di presentazione dell’istanza. La ricorrente ha contestato tale esito sostenendo che la mancata diffusione non le fosse imputabile, essendo conseguenza del ritardo dell’Amministrazione nella conclusione del procedimento di estensione dell’autorizzazione, e ha dedotto la contraddittorietà della condotta ministeriale, per essere stata dapprima inserita nella graduatoria provvisoria e poi esclusa da quella definitiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la propria sentenza n. 21829 del 3 dicembre 2025, resa su questione analoga, e ne fa proprie le conclusioni ai sensi dell’art. 74 c.p.a. e dell’art. 88, comma 2, lett. d, c.p.a.
Il punto decisivo è che, alla data di scadenza del termine per la domanda, non sussisteva la diffusione sul canale assegnato. Non rileva che l’estensione dell’autorizzazione sia intervenuta entro quel termine: la situazione non muta rispetto all’ipotesi in cui mancasse anche l’autorizzazione, perché in ogni caso difettava la trasmissione sul canale nell’area considerata.
Quanto alla pretesa non imputabilità della mancata diffusione, il Tribunale osserva che l’accertamento del colpevole ritardo dell’Amministrazione può essere funzionale alla tutela risarcitoria, attivabile in altra sede, ma non incide sulla legittimità dell’esclusione, fondata sul mancato possesso, alla data della domanda, di un requisito di partecipazione che la stessa ricorrente ammette di non aver avuto.
La dedotta contraddittorietà non coglie nel segno. La provvisorietà della graduatoria, ben nota all’interessata, esclude la formazione di un legittimo affidamento; l’art. 5 del d.P.R. n. 146/2017, al comma 5, ammette la richiesta di rettifica o riammissione, e il comma 8 prevede che il Ministero effettui idonei controlli, anche successivi alla concessione del contributo, sulla veridicità delle dichiarazioni e sul corretto adempimento degli obblighi.
Infine, la censura secondo cui il requisito dell’attività diffusiva non sarebbe richiesto per le emittenti comunitarie locali è un argomento nuovo, introdotto solo nella memoria ex art. 73 c.p.a. e perciò inammissibile. Nel processo amministrativo la memoria ha il solo compito di illustrare i motivi già dedotti, senza ampliare il thema decidendum, come affermato dal Cons. Stato, sez. V, n. 2285 del 2025, dal Cons. Stato, sez. III, n. 9902 del 2024 e dal Cons. Stato, sez. VI, n. 6150 del 2024. Il ricorso è pertanto rigettato, con integrale compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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