Sospensione cautelare di demolizione senza valida notifica del diniego di sanatoria (TAR Calabria n. 176 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede cautelare, la notifica del provvedimento di diniego di sanatoria effettuata esclusivamente nei confronti di un tecnico di parte, non espressamente delegato alla ricezione degli atti del procedimento, è verosimilmente inidonea a determinarne il consolidamento nei confronti dei destinatari. Ne consegue che, in pendenza del giudizio di legittimità sul diniego, l’ordine di demolizione che ne costituisce diretta conseguenza non può essere eseguito, dovendo esserne sospesa l’efficacia al fine di mantenere integra la res controversa.
Il Fatto
Un gruppo di privati proprietari di un fabbricato ha impugnato l’ordinanza di demolizione e sgombero n. 8/2026 del 20.03.2026, unitamente al diniego di sanatoria prot. n. 141078 del 4.06.2024, entrambi adottati dal Comune di Reggio Calabria. La vicenda trae origine da un ordine di demolizione risalente al 2004, emesso in esecuzione di un giudicato, divenuto nel tempo inoppugnabile. I ricorrenti hanno chiesto la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, deducendo la mancata valida notifica del diniego di sanatoria.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria, in sede di scrutinio cautelare, ha rilevato che la notifica del diniego di sanatoria n. 141078 era avvenuta a mezzo PEC solo nei confronti di un tecnico di parte, il quale non risultava espressamente delegato alla ricezione delle comunicazioni relative al procedimento di sanatoria avviato nel 2016. Pertanto, tale notifica non ha garantito la conoscenza legale dell’atto, impedendone il consolidamento.
Il Collegio ha inoltre osservato che l’ordinanza di demolizione oggetto di gravame avesse natura meramente confermativa dell’ordine originario del 2004, la cui esecuzione era stata riattivata solo a seguito del diniego di sanatoria. Ne deriva che la legittimità di tale diniego costituisce un presupposto indefettibile per l’esecutività del comando demolitorio. La contestuale impugnazione del diniego da parte dei ricorrenti non è stata ritenuta, prima facie, intempestiva.
Il TAR ha infine ritenuto che lo scrutinio dei motivi di gravame avverso il diniego, adottato dopo un lungo lasso temporale dall’ultimo atto istruttorio, richieda un approfondimento tecnico incompatibile con la fase cautelare. Da qui la decisione di sospendere l’efficacia sia del diniego di sanatoria sia dell’ordinanza di demolizione, al solo fine di preservare la res controversa in vista della discussione nel merito, fissata per l’udienza pubblica del 14.04.2027.
Nota della Redazione
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