Cappelle funerarie, nessuna distanza minima senza fonte normativa (TAR Lazio n. 1819 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il concessionario di un’area cimiteriale non vanta alcun diritto al mantenimento di una determinata distanza rispetto ai concessionari limitrofi. Lo ius aedificandi del concessionario cimiteriale non è innato né consustanziale al diritto di proprietà, ma costituisce oggetto di una concessione, modulabile e conformabile dall’ente concedente anche con riguardo alle distanze. Il rilascio del titolo edilizio è legittimo quando l’amministrazione ha acquisito progetto, relazione tecnica e autorizzazione sismica e quando nessuna fonte normativa impone un distanziamento minimo. La domanda di annullamento e quella risarcitoria, fondate su una distanza minima priva di copertura normativa, sono infondate.
Il Fatto
Un privato impugna il permesso di costruire n. 2670 del 26 marzo 2025, rilasciato dal Comune per la realizzazione di una cappella funeraria adiacente alla propria. Il ricorrente deduce la violazione della distanza minima che, a suo dire, non potrebbe essere inferiore a 25 cm per lato, oltre al vizio di istruttoria per assenza del progetto strutturale e dell’autorizzazione sismica, e alla carenza di motivazione. Domanda anche il risarcimento del danno.
Adisce il TAR Lazio, che in sede cautelare dispone incombenti istruttori a carico del Comune. La domanda cautelare è respinta. Il Comune non si costituisce, ma deposita la relazione richiesta; la controinteressata resta contumace. La causa giunge alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale il Collegio ritiene tempestiva la notifica del ricorso. Il termine perentorio per l’impugnativa decorre dalla data dell’ostensione della documentazione richiesta con istanza di accesso, e non da quella anteriore di rilascio del titolo, poiché le censure si appuntano su vizi emergenti proprio da quella documentazione. Anche il deposito è tempestivo, essendo stata la notifica perfezionata nei confronti della controinteressata alla data risultante dall’avviso di ricevimento, nel rispetto dell’art. 45, comma 1, cod. proc. amm.
Nel merito il ricorso è infondato. Quanto alla distanza, il ricorrente non indica la fonte normativa che imporrebbe un distanziamento tra cappelle e sepolture. L’istruttoria sconfessa l’assunto: né il vigente Regolamento di polizia mortuaria, approvato con deliberazione consiliare, né altra disciplina contengono una disposizione puntuale sul punto. L’art. 24, comma 7, del Regolamento prevede anzi che il concessionario possa usare della concessione nei limiti dell’atto e del Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare per esigenze del cimitero.
Da ciò il Collegio desume che il concessionario non può vantare alcun diritto alla conservazione delle distanze originarie. Lo ius aedificandi cimiteriale è oggetto di una concessione e può essere conformato dall’ente anche con riguardo alle distanze, in funzione dell’interesse dei concessionari confinanti a realizzare i propri manufatti. All’interno del cimitero, quindi, salvo le disposizioni di sicurezza e salubrità, non esiste un diritto al mantenimento di una precisa distanza.
Quanto al dedotto deficit istruttorio, risultano in atti la richiesta di permesso di costruire con elaborato grafico e relazione tecnica, nonché la richiesta di autorizzazione sismica e l’attestato di deposito per l’inizio dei lavori. Il titolo edilizio è pertanto legittimo, non avendo il ricorrente confutato la relazione comunale. L’infondatezza dell’azione caducatoria travolge anche la domanda risarcitoria, formulata in termini generici e aspecifici. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese per la mancata costituzione delle controparti.
Nota della Redazione
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