Scavalcamento illegittimo nell’avanzamento a scelta degli ufficiali (TAR Lazio n. 1762 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali è espressione di amplissima discrezionalità tecnica e non è soggetto all’obbligo di motivazione della legge n. 241 del 1990, esaurendosi nel punteggio numerico. Esso è sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti dell’eccesso di potere, in senso assoluto e in senso relativo. Ricorre l’eccesso di potere in senso assoluto quando il punteggio è palesemente ed immediatamente inadeguato rispetto a un livello macroscopicamente ottimale di precedenti di carriera e di qualità. Ricorre l’eccesso di potere in senso relativo quando, senza comparazione tra le posizioni, emerge la violazione della regola di uniformità del metro di valutazione. Integra scavalcamento illegittimo la circostanza che un ufficiale, già collocato in posizione migliore in precedenti graduatorie riferite allo stesso grado, venga superato da un parigrado in assenza di elementi nuovi desumibili dalla documentazione caratteristica e matricolare, con conseguente rottura della continuità logica delle valutazioni.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale del ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico in servizio permanente effettivo, è stato preso in esame per l’avanzamento a scelta al grado di colonnello per l’anno 2023 e giudicato idoneo ma non iscritto nel relativo quadro, essendo collocato in posizione non utile rispetto ai quattro posti disponibili. Il medesimo ufficiale si era collocato in posizione costantemente migliore nelle graduatorie degli anni precedenti rispetto ai candidati poi promossi.
Il ricorrente ha quindi impugnato il verbale della competente commissione superiore d’avanzamento e la relativa graduatoria di merito, evocando in giudizio i vincitori come controinteressati e deducendo l’illegittimo scavalcamento, la rottura del metro di giudizio e il difetto di istruttoria, con violazione degli artt. 1058, 1060 e 1093 cod. ord. mil. e degli artt. 708 e 709 del d.P.R. n. 90/2010. Con successivi motivi aggiunti ha esteso l’impugnazione all’esito della valutazione per il 2024 e ha contestato la posizione di un controinteressato asseritamente sottoposto a procedimento disciplinare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto ricostruito il quadro normativo, ricordando che il giudizio di avanzamento a scelta si fonda sulla valutazione dei profili dell’art. 1058, comma 5, cod. ord. mil., specificati dagli artt. 704-708 del d.P.R. n. 90/2010: qualità morali, benemerenze e qualità professionali, doti intellettuali e cultura, attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore. Ha poi richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui il giudizio della commissione è espressione di discrezionalità tecnica, non comparativa, e non è sindacabile se non nei limiti dell’incoerenza, dell’illogicità o del travalicamento della funzione.
Il Tribunale ha enucleato i due profili di scrutinio. L’eccesso di potere in senso assoluto è circoscritto alla coerenza generale del metro valutativo o alla manifesta incongruità del punteggio rispetto agli incarichi, alle funzioni e alle valutazioni di carriera. L’eccesso di potere in senso relativo è rilevabile quando il giudice, senza comparare le posizioni, accerta il mancato rispetto della logica del metodo e la violazione dell’uniformità di giudizio. In entrambi i casi l’inadeguatezza del punteggio deve emergere con assoluta immediatezza.
Nel merito, il Collegio ha accolto le censure del ricorrente. La circostanza che l’ufficiale, collocatosi in posizione migliore nelle graduatorie degli anni precedenti, sia stato scavalcato da un parigrado che lo seguiva in tutte le valutazioni anteriori non trova giustificazione plausibile nella documentazione. Dal confronto dei profili emerge che soltanto il ricorrente ha conseguito un encomio solenne, conferito nell’anno immediatamente precedente al periodo valutativo controverso, mentre il controinteressato risultava aver ricevuto l’ultima onorificenza anni prima.
Il Tribunale ha quindi affermato che lo scavalcamento ricorre quando, in una precedente graduatoria riferita allo stesso grado, gli ufficiali si siano collocati in posizione invertita rispetto al quadro impugnato senza elementi nuovi sopravvenuti, e risulti così violato il criterio di continuità logica delle valutazioni. Ha richiamato l’art. 1060 cod. ord. mil., che impone di giustificare con elementi sopravvenuti ogni diversità di valutazione, nonché l’art. 709 del d.P.R. n. 90/2010, che valorizza l’andamento complessivo della progressione di carriera.
Il Collegio ha ritenuto irrilevanti i rilievi dell’Amministrazione su risultati poco soddisfacenti nei corsi e sulla mancata frequenza del corso ISSMI: si tratta di elementi già valutati nei precedenti avanzamenti, nei quali il ricorrente si era collocato in posizione migliore, e ampiamente controbilanciati dai profili di eccellenza del curriculum. Ha pertanto riscontrato sia l’eccesso di potere in senso assoluto, per l’oggettiva inadeguatezza del punteggio, sia l’eccesso di potere in senso relativo, per la rottura dell’uniformità del metro di valutazione. I secondi motivi aggiunti sono stati accolti per illegittimità derivata. Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento dei giudizi di avanzamento per il 2023 e, in via derivata, per il 2024, e con rimessione della posizione del ricorrente alla commissione per una nuova valutazione. Le spese sono state poste a carico del Ministero della Difesa e compensate verso i controinteressati.
Nota della Redazione
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