Accesso del vicino agli atti edilizi e onere di attivazione (TAR Sicilia n. 2361 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito della vicinitas attribuisce al proprietario del fondo confinante un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere gli atti del procedimento abilitativo delle attività edilizie del vicino, per verificarne la legittimità e la conformità delle opere al titolo. Tale posizione è qualificata e differenziata, non meramente emulativa né preordinata a un controllo generalizzato dell’azione amministrativa, e integra il diritto di accesso ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990. Nei casi in cui l’attività edilizia appaia immediatamente illegittima, il vicino ha un vero e proprio onere di attivarsi prontamente con l’istituto dell’accesso, poiché il suo esercizio tardivo non è idoneo a procrastinare il dies a quo del termine di impugnativa. Il silenzio-diniego formatosi sull’istanza per il decorso del termine di legge è pertanto illegittimo.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile, si avvede dell’avvio di lavori edilizi sul fondo limitrofo. Contesta al vicino l’apertura di finestre e vedute prospicienti la propria proprietà e ne invita la rimozione, richiamando l’art. 905 cod. civ..
Per verificare lo stato legittimo dell’immobile confinante, presenta al Comune istanza di accesso ai titoli edilizi, paesaggistici e strutturali. L’Amministrazione non si pronuncia nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990. La ricorrente impugna quindi il silenzio-diniego e chiede l’accertamento del proprio diritto nonché la condanna del Comune al rilascio delle copie. Il Comune, pur regolarmente notificato, non si costituisce in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla circostanza che le allegazioni della ricorrente devono ritenersi incontestate: l’Amministrazione, non costituendosi, non ha assolto all’onere di prospettare una diversa ricostruzione dei fatti. Il silenzio-diniego formatosi per il decorso dei termini di legge è dunque illegittimo.
Nel merito, il Tribunale richiama l’orientamento costante secondo cui, in materia di accesso agli atti aventi ad oggetto i titoli rilasciati in relazione all’immobile del vicino, questi ha un interesse legittimo a tutelare le proprie situazioni giuridiche ed economiche, pur se potenziali, dai rischi derivanti dalle nuove opere o dalla semplice volontà di far rispettare leggi e piani urbanistici (TAR Campania Napoli, Sez. II, n. 5224 del 2023).
Il riconoscimento del diritto di accesso in fattispecie analoghe è pieno. Il Collegio precisa che, in vista e ai fini di una futura impugnazione, deve riconoscersi un vero e proprio onere di esercitare tale diritto. Aderisce all’affermazione per cui, quando l’attività edilizia in atto appare immediatamente illegittima, il vicino ha l’obbligo di attivarsi prontamente e il tardivo esercizio dell’accesso non è idoneo a procrastinare il dies a quo del termine d’impugnativa, perché lesivo della stabilità dei rapporti giuridici e dell’affidamento dei titolari dell’autorizzazione (Cons. Stato, Sez. II, n. 1696 del 2024).
La vicinitas, conclude il Tribunale, attribuisce un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere gli atti del procedimento abilitativo del confinante, al fine di verificare la legittimità del titolo e la conformità delle opere. Al proprietario del fondo vicino spetta il diritto di accesso a tutti gli atti abilitativi edilizi quando faccia valere l’interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche (TAR Basilicata, n. 22/11/2021).
Il ricorso è accolto. Il Tribunale ordina all’Amministrazione di rilasciare o esibire la documentazione richiesta entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Le spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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