Revoca del permesso di soggiorno UE per condanna penale e valutazione della pericolosità sociale (TAR Lombardia n. 3352 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, disposta ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, non costituisce una conseguenza automatica della condanna penale riportata dallo straniero, ma richiede una concreta e congruamente motivata valutazione circa la sua attuale pericolosità sociale. La valutazione di pericolosità può essere legittimamente fondata anche su un’unica condanna, qualora dalla lettura della relativa sentenza emergano elementi sintomatici di una mancata integrazione nel tessuto sociale, quali la protrazione della condotta violenta per un arco temporale significativo e il coinvolgimento in episodi reiterati di aggressione. La prolungata presenza dello straniero sul territorio nazionale non assume, di per sé, valenza dirimente nel giudizio di pericolosità, dovendo quest’ultimo privilegiare l’effettiva capacità di reinserimento sociale dell’interessato.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, impugnava il decreto con cui il Questore di Milano ne aveva disposto la revoca. Il provvedimento, adottato nel marzo 2020 ma notificato solo nel novembre 2022, era stato assunto a seguito della condanna penale riportata dall’interessato per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Con il ricorso, il ricorrente contestava l’illegittimità del provvedimento, sostenendo che l’Amministrazione avesse agito in modo automatico sulla base dell’unica condanna, senza operare una concreta valutazione della sua pericolosità sociale e senza considerare la sua avvenuta integrazione nel contesto italiano. La Sezione respingeva l’istanza cautelare e la causa veniva trattenuta in decisione all’esito dell’udienza di smaltimento dell’arretrato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto le censure, ritenendo infondata l’affermazione secondo cui la decisione sarebbe stata assunta in maniera automatica. Dall’esame della sentenza di condanna, richiamata dall’Amministrazione, emergeva infatti una condotta violenta non episodica, ma protrattasi per circa un decennio nei confronti della moglie. Tale elemento, ad avviso del Tribunale, denotava un’indole aggressiva sulla quale la prolungata presenza dello straniero in Italia non aveva inciso, giustificando così il giudizio di mancata integrazione sociale.
La decisione si fonda sull’applicazione dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, che preclude l’ingresso e la permanenza nel territorio dello Stato allo straniero considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Il Tribunale ha ritenuto che la valutazione dell’Amministrazione fosse condivisibile e congruamente motivata, in quanto fondata su un concreto giudizio di pericolosità sociale e non sul mero automatismo legato alla condanna.
La circostanza che il reato commesso non rientrasse tra quelli espressamente elencati dalla norma non è stata ritenuta decisiva, poiché la disposizione richiamata consente comunque una valutazione caso per caso, basata sulla complessiva condotta del soggetto e sulla sua effettiva pericolosità. La durata della condotta criminosa e la sua gravità sono state considerate dal Collegio elementi sufficienti a sostenere la legittimità del provvedimento di revoca. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di giudizio per giustificate ragioni, e il Tribunale ha disposto l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti e della sua dignità, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali.
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Nota della Redazione
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