Riassunzione tardiva e autonomo fascicolo: il giudizio è estinto (TAR Sicilia n. 2069 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
A seguito dell’annullamento con rinvio disposto dal giudice di appello ai sensi dell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm., le parti devono riassumere il processo con ricorso notificato nel termine perentorio di novanta giorni decorrenti dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza o dell’ordinanza. Il deposito del ricorso in riassunzione in un autonomo e distinto fascicolo non integra l’adempimento prescritto nel fascicolo del giudizio di primo grado, sicché il giudice dichiara estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a), cod. proc. amm. La tempestività e la rilevanza dell’atto depositato in altro fascicolo restano rimesse alla valutazione della sezione chiamata a esaminarlo.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto il rilascio di due concessioni edilizie e chiedeva l’annullamento sia del provvedimento con cui il Comune gli aveva ingiunto di demolire il fabbricato, sia del provvedimento di diniego dell’attestazione di conformità alle concessioni rilasciate. Il giudizio di primo grado si era concluso con declaratoria di inammissibilità per la mancata evocazione della controinteressata.

Il CGARS, con sentenza richiamata nel testo, annullava la sentenza gravata con rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm. Il Comune eccepiva la mancata riassunzione nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della decisione, mentre il ricorrente sosteneva di aver riassunto il giudizio con ricorso iscritto a un autonomo numero di ruolo generale. La questione arriva così davanti al Tribunale investito del giudizio originario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 105, comma 3, cod. proc. amm., che impone alle parti di riassumere il processo con ricorso notificato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza o dell’ordinanza. La norma è richiamata nella sua formulazione letterale e costituisce il criterio risolutivo della fattispecie.

Sul piano dell’effetto processuale opera l’art. 35, comma 2, lett. a), cod. proc. amm., secondo cui il giudice dichiara estinto il giudizio se, nei casi previsti dal codice, questo non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice. La combinazione delle due disposizioni consente al Tribunale di rilevare l’estinzione senza necessità di ulteriori valutazioni di merito.

Il Collegio rileva che nel fascicolo del giudizio non risulta alcun tempestivo deposito del ricorso in riassunzione. L’atto è stato depositato in un ulteriore e autonomo fascicolo, iscritto a distinto numero di ruolo generale, la cui tempestività e rilevanza è espressamente rimessa alla valutazione della Sezione chiamata a esaminarlo. Il deposito in un fascicolo diverso non equivale alla riassunzione prescritta nel processo rinviato.

Quanto all’istanza di riunione con il fascicolo autonomo, il Tribunale la respinge per economia del giudizio. Il detto fascicolo risulta ormai incardinato nella Sezione Quinta, dove è stata disposta articolata verificazione con provvedimento prorogato, indice di un previo esame da parte della Sezione competente, ed è stato introitato per la decisione in un’udienza successiva. La separazione dei due procedimenti giustifica il rigetto dell’istanza di riunione.

In conclusione, respinta l’istanza di riunione, il ricorso proposto davanti al Tribunale viene dichiarato estinto per mancata riassunzione nel termine perentorio di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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