Resa del conto: cessazione della materia del contendere per sopravvenuto deposito (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 124 del 18.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per resa di conto introdotto con ricorso al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c., la sopravvenuta trasmissione del conto giudiziale da parte dell’agente contabile, in ottemperanza al decreto che ha fissato il termine, determina la cessazione della materia del contendere. Il provvedimento che definisce il giudizio è adottato con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c., salva la fase collegiale di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, c.g.c. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, rimesse al magistrato designato relatore ai sensi degli artt. 145 e ss. c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto al Giudice monocratico, ai sensi dell’art. 141, comma 4, c.g.c., la fissazione del termine per la presentazione del conto giudiziale relativo all’esercizio 2018, riferito a una struttura ricettiva comunale, con richiesta di applicazione di sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificato inadempimento e di fissazione della scadenza per la compilazione del conto d’ufficio. Con decreto n. 38/2020 del 15/05/2020 il Giudice ha fissato i termini per la presentazione e il deposito.
Successivamente il comune ha comunicato che gli agenti contabili interessati avevano trasmesso il conto giudiziale, debitamente parificato. Il P.M. ha quindi depositato istanza chiedendo la cessazione della materia del contendere, insistendo nella richiesta all’udienza di discussione.
La Motivazione della Corte
Il giudice ricostruisce anzitutto il rito del giudizio per resa di conto. Introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141, comma 2, c.g.c., esso è definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 144 c.g.c. Fa salva, in caso di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, c.g.c., la fase collegiale di cui all’art. 142 c.g.c.
Il Collegio richiama sul punto una serie di precedenti delle Sezioni giurisdizionali regionali, che confermano l’assetto del procedimento e la competenza del giudice monocratico a definire il giudizio. Il percorso argomentativo si fonda sulla corrispondenza tra il modello legale e la concreta vicenda processuale.
Venendo al merito, il giudice rileva che il conto relativo all’anno 2018 risulta trasmesso alla Segreteria della Sezione in ottemperanza a quanto disposto con il decreto n. 38/2020. Il dato fattuale è decisivo: l’adempimento dell’agente contabile ha soddisfatto la pretesa azionata dalla Procura, privando di oggetto la controversia.
Pertanto, viste le richieste del P.M., il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere. La pronuncia non esaurisce tuttavia ogni verifica: restano infatti impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, demandate al magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c. Il giudice richiama anche in questa parte precedenti conformi delle Sezioni regionali.
La decisione non comporta pronuncia sulle spese. La sentenza è adottata in composizione monocratica e definisce il giudizio secondo il rito proprio della resa di conto.
Nota della Redazione
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