Incentivi per funzioni tecniche non estendibili al personale delle società in house (Corte dei Conti Sez. Riunite contr. n. 14 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023, in materia di incentivi per funzioni tecniche, è norma di stretta interpretazione in quanto derogatoria al principio di onnicomprensività della retribuzione. L’articolo, nel riferirsi al “proprio personale” della stazione appaltante, ricomprende esclusivamente i soggetti legati all’amministrazione da un rapporto di lavoro subordinato. Il personale dipendente di una società in house, sebbene la società sia configurabile come longa manus dell’ente controllante per gli affidamenti diretti, non è inquadrabile nel concetto di “proprio personale” e non può, pertanto, beneficiare degli incentivi per funzioni tecniche, anche nell’ipotesi in cui svolga compiti in affiancamento al personale dell’amministrazione nell’ambito di procedure di affidamento a terzi. L’estensione analogica dell’istituto è inammissibile, risultando elusiva della sua ratio e creando una commistione tra personale di soggetti giuridici distinti.
Il Fatto
La Città metropolitana di Roma Capitale, rappresentata dal Sindaco, chiedeva alla Sezione regionale di controllo per il Lazio un parere sulla possibilità di coinvolgere il personale della propria società in house nello svolgimento di funzioni tecniche relative a procedure di affidamento a terzi, in affiancamento ai propri dipendenti, e sulla conseguente possibilità di riconoscere a tale personale gli incentivi previsti dall’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023. L’Ente prospettava una soluzione interpretativa positiva, valorizzando la ricostruzione offerta dal parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La Sezione laziale, rilevato un contrasto interpretativo nella giurisprudenza contabile consultiva, rimetteva al Presidente della Corte dei conti una questione di massima sull’applicabilità della norma al personale della società in house.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Riunite, nell’enunciare il principio di diritto, dirimono preliminarmente le questioni relative alla funzione consultiva e alla propria competenza. Ricostruiscono il rapporto tra l’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 e il nuovo art. 2 della legge n. 1/2026, affermando che la novella ha integrato e rafforzato la funzione consultiva tradizionale, senza abrogarla, e che le Sezioni Riunite mantengono la competenza nomofilattica. Sul merito, rilevano come il contrasto giurisprudenziale sia attenuato, poiché gli orientamenti contrapposti (Sezioni Lombardia e Sardegna da un lato; Puglia e Friuli-Venezia Giulia dall’altro) riguardano in realtà fattispecie differenti dall’“affiancamento” oggetto della richiesta di parere, riferendosi, rispettivamente, all’attività svolta all’interno della società in house quale stazione appaltante e all’affidamento diretto “a monte” alla società.
La soluzione negativa si fonda, innanzitutto, sul dato letterale dell’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023: la locuzione “proprio personale”, introdotta dal correttivo, ricomprende solo chi ha un rapporto di lavoro subordinato con l’amministrazione. L’ipotesi del comma 4, relativa ad attività svolte per conto di altre amministrazioni, conferma la regola, in quanto riguarda dipendenti pubblici. La Corte esclude ogni interpretazione estensiva, in quanto la norma ha carattere eccezionale e la sua dilatazione risulterebbe elusiva della ratio di promozione delle professionalità interne al fine di ridurre il ricorso a prestazioni esterne. In tal senso, depone anche la previsione del comma 4, ultimo periodo, per cui le prestazioni non svolte dal “proprio personale”, perché affidate all’esterno, non sono incentivabili.
Viene, poi, disattesa la tesi estensiva dell’interpretazione analogica basata sulla natura di longa manus della società in house. Pur essendo configurabile come proiezione organizzativa dell’ente per l’affidamento diretto di contratti, tale equiparazione non può estendersi alla disciplina del personale. La società in house è comunque un soggetto giuridico distinto, il cui personale è assunto con modalità diverse dal concorso pubblico ed è soggetto ai CCNL privati, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale. Il riferimento all’art. 1, comma 898, della legge n. 197/2022, che per il PNRR consente l’acquisizione di prestazioni di dipendenti di società partecipate tramite comando o distacco, dimostra che solo attraverso tali istituti il legislatore ha creato punti di contatto tra i due diversi tipi di personale, che non sono quindi sovrapponibili.
Da ultimo, la Corte rileva che la corresponsione dell’incentivo al personale della società in house in affiancamento comporterebbe un rischio strutturale di doppia remunerazione: le prestazioni rese in esecuzione di una commessa di supporto sono già oggetto di remunerazione nel quadro convenzionale tra amministrazione e società. La soluzione negativa non preclude, tuttavia, la possibilità per la società in house, quale stazione appaltante, di riconoscere gli incentivi al proprio personale per le funzioni tecniche svolte nell’ambito di affidamenti a terzi da essa gestiti.
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Nota della Redazione
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