Notizia di reato sorregge diniego cittadinanza anche se processo estinto per prescrizione (TAR Lazio n. 1611 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma primo, lettera f), della legge n. 91 del 1992 è atto di alta amministrazione, connotato da amplissima discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti del controllo estrinseco di logicità, congruità istruttoria e adeguatezza motivazionale. L’Amministrazione può fondare il diniego su una mera notizia di reato, non essendo richiesto un accertamento di responsabilità in sede penale, senza che ciò violi il principio di presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27 Cost. La successiva estinzione del reato per prescrizione non equivale ad assoluzione e non inficia la legittimità del provvedimento, poiché le risultanze penali si valutano sul piano amministrativo in modo autonomo rispetto agli esiti del processo, in applicazione del principio della pluriqualificazione dei fatti giuridici. L’onere motivazionale si modula in rapporto allo stadio del procedimento penale e alla natura del reato, potendo essere meno intenso in presenza di una notizia di reato rispetto alla sentenza di condanna.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma primo, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91. Il Ministero dell’Interno, dopo il preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, con decreto del 2.12.2021 ha respinto la domanda. A fondamento del rigetto l’Amministrazione ha posto una notizia di reato del 12.10.2016 per i reati di cui agli artt. 482 e 477 cod. pen., dando atto della necessità di definire il procedimento senza attendere l’esito del giudizio penale.
Il richiedente ha impugnato il decreto davanti al TAR Lazio, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per vizio di motivazione e difetto di istruttoria. Ha sostenuto che una semplice notizia di reato, priva di accertamento di responsabilità, non può sorreggere il diniego, in violazione dell’art. 27 Cost., e che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare in concreto l’avvenuta integrazione sociale ed economica. Nel corso del giudizio ha depositato la sentenza penale che ha dichiarato il reato estinto per prescrizione, divenuta irrevocabile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto la cornice normativa, rilevando l’inconferenza del richiamo all’art. 6 della legge n. 91/1992 operato dal ricorrente: tale disposizione disciplina la cittadinanza per matrimonio, fattispecie diversa da quella in esame, fondata sulla residenza decennale. L’art. 9 stabilisce che la cittadinanza “può” essere concessa, sicché la residenza protratta rappresenta solo il presupposto della domanda, cui segue una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni della richiesta e sull’attitudine a rispettare i doveri dell’appartenenza alla comunità nazionale.
Il conferimento dello status civitatis integra un apprezzamento di opportunità, rimesso all’Amministrazione e sindacabile solo per travisamento dei fatti o manifesta illogicità. Il giudice non può sostituire proprie valutazioni di merito a quelle dell’Autorità preposta. Quanto all’onere motivazionale, il Collegio precisa che la sua ampiezza va correlata allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato e alla distanza temporale dall’istanza.
Nel caso concreto il diniego si fonda su tre elementi: la gravità del reato contestato, atteso che i reati di falso minano il rapporto di fiducia con le Istituzioni di cui si aspira a divenire cittadino; l’epoca del fatto, ricadente nel periodo di osservazione decennale rilevante per l’irreprensibilità della condotta; la pendenza del procedimento penale al momento dell’adozione del provvedimento. La legittimità dell’atto si valuta infatti alla stregua delle circostanze note al momento della sua adozione.
Il Collegio sottolinea che il processo penale si è concluso non con un’assoluzione, ma con la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, e che “la prescrizione non equivale ad assoluzione”. Le valutazioni sul grado di assimilazione dei valori dell’ordinamento si pongono su un piano diverso e autonomo rispetto a quello penale, per il diverso rigore probatorio richiesto. Rileva anche il profilo preventivo: si valutano l’area della prevenzione dei reati e ogni situazione di astratta pericolosità sociale, con apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, per stabilire la probabilità di futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato.
Le doglianze difensive non offrono meriti speciali: lo stabile inserimento, anche economico, è condizione ordinaria e costituisce soltanto il prerequisito della cittadinanza. L’interesse legittimo pretensivo del richiedente recede di fronte alla preminente esigenza di tutela dell’ordine pubblico e dei principi fondamentali della convivenza sociale. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
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