Improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lazio n. 1615 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in forza del principio dispositivo in senso ampio, la parte ricorrente ha piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. Il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Deve pertanto adottare pronuncia conforme alla dichiarazione resa, dichiarando l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La regola opera in assenza di repliche o diverse richieste della controparte.
Il Fatto
Con ricorso principale, integrato da motivi aggiunti, un consorzio ricorrente ha impugnato il decreto del M.A.S.A.F. di pubblicazione della graduatoria definitiva del V Bando dei contratti di filiera, lamentando l’attribuzione del punteggio in proprio danno e chiedendo un miglior posizionamento per conseguire i benefici.
Una cooperativa agricola, classificatasi in posizione utile con punteggio pari a 88,40, ha proposto ricorso incidentale, contestando le doglianze avversarie e chiedendo l’attribuzione di un punteggio maggiore, fino a 93,40, per raggiungere la prima posizione. Dopo l’istruttoria, con riesame della Commissione il punteggio del ricorrente principale è stato incrementato di 0,20, portando la sua collocazione in posizione n. 159.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha affrontato in via preliminare il ricorso incidentale, come integrato dai motivi aggiunti, rilevando che la ricorrente incidentale, con istanza depositata il 19 dicembre 2025, ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla relativa decisione.
Il Tribunale ha richiamato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può decidere nel merito né procedere d’ufficio, ma soltanto adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. Nel processo amministrativo, in assenza di repliche o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio: la parte ha la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione.
Alla luce di tale principio, il Collegio ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., richiamando sul punto la pronuncia del TAR Lazio, Sez. III, n. 10913 del 4 giugno 2025.
Quanto al ricorso principale, come integrato dai motivi aggiunti, il Tribunale ha disposto la prosecuzione del giudizio ai sensi dell’art. 36, comma 2, c.p.a., fissando l’udienza pubblica indicata in dispositivo. Il Collegio ha inoltre sollecitato l’Avvocatura dello Stato a prendere espressa posizione sulle censure articolate dalla difesa ricorrente in memoria, con riguardo al riesame disposto dalla Commissione.
Tenuto conto dell’esito del giudizio sulla domanda incidentale e del contegno processuale delle parti, il Tribunale ha infine compensato tra le parti le spese di lite.
Nota della Redazione
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