Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3245 del 10.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto davanti al giudice amministrativo è fondato quando il creditore agisce per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario rimasta inadempiuta, non contestata dall’Amministrazione e passata in giudicato. Integrate le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, il giudice adito condanna l’Amministrazione a dare piena esecuzione al giudicato nel termine assegnato. Decorso inutilmente tale termine, è nominato commissario ad acta, che assume le funzioni su istanza del creditore e provvede entro i successivi centoventi giorni, senza diritto ad alcun compenso qualora l’attività rientri nei suoi compiti istituzionali.
Il Fatto
I ricorrenti hanno prestato servizio quali docenti a tempo determinato presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in forza di contratti a termine riferiti a più anni scolastici. Con sentenza n. 2592/23 emessa in data 12 luglio 2023, il Tribunale di Milano ha dichiarato il loro diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500 per ciascun anno scolastico, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Lo stesso giudice ha condannato l’Amministrazione a provvedere in tal senso e al rimborso delle spese legali, da distrarre in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita, gli interessati hanno proposto il presente giudizio di ottemperanza davanti al TAR Lombardia. Il Ministero si è costituito per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato. Osserva anzitutto che non è contestato che l’Amministrazione non abbia dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano e che, pertanto, essa versi ancora in una condizione di inadempienza.
La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla documentazione di cancelleria depositata agli atti. Non è inoltre contestato che la stessa sia stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 20 luglio 2023.
Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Il Collegio ribadisce quindi la fondatezza del ricorso.
L’Amministrazione è conseguentemente condannata a dare piena esecuzione alla sentenza n. 2592/23 entro il termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza. Decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza.
Il commissario assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi centoventi giorni all’esecuzione dell’incarico, determinando l’importo complessivamente dovuto e adottando gli atti necessari al proprio mandato, direttamente o tramite un funzionario delegato. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del commissario, sicché non è dovuto alcun compenso. Le spese di giudizio, liquidate in euro 1.000, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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