Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse: l’autorizzazione alle emissioni odorigene fa venir meno l’interesse all’annullamento dell’ordinanza sindacale (TAR Abruzzo n. 313 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenienza del titolo autorizzatorio, rilasciato in sede di revisione dell’Autorizzazione Unica Ambientale e comprensivo della specifica autorizzazione alle emissioni odorigene ai sensi dell’art. 272-bis del D.Lgs. n. 152/2006, determina il difetto sopravvenuto di interesse al ricorso avverso l’ordinanza sindacale contingibile e urgente di sospensione dell’attività. L’accertamento dei presupposti di fatto dell’ordinanza d’urgenza, infatti, non è più necessario quando la questione centrale del contendere — la conformità delle emissioni al quadro autorizzatorio — è stata superata dal provvedimento sopravvenuto. La domanda risarcitoria che residua, strettamente connessa all’esito dei processi penali instaurati, non può essere valutata dal giudice amministrativo in sede di declaratoria di improcedibilità, ma si sposta nel giudizio ove tale accertamento è devoluto.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di uno stabilimento per l’essiccazione di sansa e biomasse, impugnava l’ordinanza con cui il Sindaco, su segnalazione dell’ASL, le aveva ordinato di sospendere immediatamente l’attività lavorativa collegata alla produzione di emissioni di fumi molesti, in attesa della verifica dell’ARTA sulla qualità dell’aria e sulla natura delle emissioni.
L’ordinanza era stata adottata in un contesto di contenzioso amministrativo relativo alla revisione dell’Autorizzazione Unica Ambientale: la Regione aveva avviato d’ufficio il procedimento, conclusosi con il rilascio del titolo aggiornato, comunicato al Comune prima dell’adozione del provvedimento sindacale. Nel corso del giudizio, la ricorrente depositava la successiva determinazione regionale di modifica sostanziale dell’AUA, comprensiva dell’autorizzazione alle emissioni odorigene, oltre alla determinazione di conclusione del procedimento del SUAP.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che tutte le parti si sono associate all’eccezione di improcedibilità sollevata dal Comune, fondata sulla produzione della determinazione regionale del 13.10.2025. Tale provvedimento, rilasciato ai sensi degli artt. 269 ss. e 272-bis del D.Lgs. n. 152/2006, ha dotato la società dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera e alla specifica emissione di natura odorigena per l’intero ciclo produttivo.
La Corte ha quindi osservato che il rilascio del titolo autorizzatorio fa venire meno le ragioni del contendere, incentrate sulla legittimità della sospensione disposta in via d’urgenza e sui presupposti fattuali che l’avevano giustificata. L’evoluzione del quadro normativo e autorizzatorio rende non più valutabile, né utile, l’accertamento ex post della sussistenza dei presupposti per l’adozione dell’ordinanza sindacale.
Quanto alla residua domanda risarcitoria, il Tribunale ha precisato che la stessa è strettamente collegata all’esito dei processi penali instaurati e che in quella sede si sposta l’interesse della ricorrente, sia sotto il profilo della fondatezza dei presupposti di fatto richiamati nell’ordinanza impugnata, sia sotto l’aspetto del danno. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese processuali trattandosi di decisione di rito.
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