Resa del conto giudiziale e cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 125 del 18.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per resa di conto, introdotto dal pubblico ministero contabile ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c. dinanzi al giudice monocratico, la sopravvenuta presentazione del conto giudiziale da parte dell’agente contabile, avvenuta prima dell’instaurazione del giudizio, determina l’inammissibilità del ricorso. L’obbligo di resa risulta, infatti, già adempiuto e l’iniziativa processuale resta priva dell’interesse che la giustificava. Il giudizio si definisce con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c., salva la fase collegiale di cui all’art. 142 c.g.c. in caso di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, c.g.c.. L’accertamento della qualifica di agente contabile in capo al gestore di una struttura ricettiva va riferito alla tassa di soggiorno.
Il Fatto
La Procura regionale chiedeva al giudice monocratico di fissare, nei confronti del gestore di una struttura ricettiva, quale agente contabile esterno per l’esercizio 2018, il termine per la presentazione del conto giudiziale relativo alla tassa di soggiorno. L’istanza chiedeva altresì l’applicazione di una sanzione pecuniaria per l’ipotesi di grave e ingiustificato inadempimento e la fissazione, in caso di inadempimento, della scadenza per la compilazione del conto d’ufficio a spese dell’agente.
Con decreto n. 40/2020 il giudice fissava i termini per la presentazione e il deposito del conto. L’amministrazione comunale, con successiva nota, indicava la struttura tra quelle a cui non andava notificato il decreto, avendo già provveduto alla presentazione del relativo conto, che parificato veniva depositato presso la Sezione. Il pubblico ministero chiedeva allora la fissazione dell’udienza per la definizione del giudizio e la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141, comma 2, c.g.c., si definisce con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 144 c.g.c.. Fa eccezione l’ipotesi di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, c.g.c., cui è deputata la fase collegiale di cui all’art. 142 c.g.c.. La Corte richiama sul punto le sezioni giurisdizionali di Marche, Liguria, Umbria e Campania.
Nel merito resta accertata la qualifica di agente contabile in capo al gestore della struttura ricettiva, con riferimento alla tassa di soggiorno per l’anno 2018. Il relativo conto giudiziale è stato presentato all’amministrazione comunale, che lo ha trasmesso alla Sezione prima dell’instaurazione del giudizio.
Risultando già adempiuto l’obbligo di resa, il ricorso introduttivo è inammissibile. La Corte non accoglie la richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dal pubblico ministero, adotta una pronuncia di rito e, previa revoca del decreto precedentemente emesso, dichiara inammissibile il ricorso. Nessuna statuizione sulle spese.
Nota della Redazione
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