Nesso causa di servizio escluso per neoplasia renale del militare in missione (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 205 del 11.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di dipendenza da causa di servizio di infermità a genesi multifattoriale, la prova del nesso causale o concausale richiede una probabilità qualificata, fondata su accreditate indagini epidemiologiche e su studi condivisi dalla comunità scientifica. Il giudice contabile, chiamato a valutare il diniego opposto dall’Amministrazione, può fondare il proprio convincimento sulla consulenza tecnica officiata d’ufficio quando essa risulti esaustiva, immune da vizi logici e coerente con la documentazione sanitaria e di servizio. È irrilevante, in senso contrario, il mero richiamo a condizioni di disagio e a missioni in territori già teatri di conflitto, ove non sia dimostrata l’efficienza quali-quantitativa e modale dell’esposizione a presunti agenti carcinogeni. La giurisdizione della Corte dei conti sussiste, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont., anche quando l’interessato abbia prospettato in sede giudiziale il futuro trattamento pensionistico di privilegio senza aver presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata.
Il Fatto
Il ricorrente, Caporal Maggiore dell’Esercito in servizio dal 1995, ha impugnato il decreto con cui il Ministero della Difesa ha negato la dipendenza da causa di servizio dell’infermità oncologica renale diagnosticatagli, confermando i pareri del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio resi in sede di prima valutazione e di riesame.
A sostegno della pretesa il ricorrente ha dedotto l’impiego, dal 1996 al 2010, in numerose missioni nazionali e internazionali, con asserita esposizione ad asbesto, cadmio, fenacetina e torotrasto. Ha chiesto la nomina di un CTU e, nel merito, l’accertamento del nesso causale o concausale e l’attribuzione della pensione privilegiata. Il Ministero ha eccepito il difetto di giurisdizione, assumendo che il provvedimento riguardasse la sola istanza di equo indennizzo. Il giudice ha disposto una CTU, incaricando l’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando il principio di diritto espresso dalle Sezioni Riunite di legittimità in sede nomofilattica con la sentenza n. 12/2023/QM: è ammissibile il ricorso con cui l’interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, domandi in sede giudiziale il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento di privilegio, senza aver presentato domanda amministrativa di pensione. Conseguentemente, è irrilevante che la domanda amministrativa non contenesse alcun riferimento al futuro trattamento di privilegio.
Nel merito, il ricorso è stato giudicato infondato. La Corte ha ritenuto pienamente condivisibile il parere dell’UML, esaustivo, frutto di analisi approfondita dei profili eziopatogenetici della malattia, immune da vizi logici e coerente con la documentazione processuale. Il CTU ha illustrato natura, cause e dati epidemiologici del carcinoma a cellule renali chiare, escludendo la riconducibilità della patologia al servizio prestato.
Quanto agli asseriti fattori di rischio, la Corte ha condiviso l’esclusione di alcun rilievo causale o concausale dei paventati disagi fisici, psichici e climatici, privi di base scientifica e di conferma statistica. Parimenti esclusa è stata la portata lesiva delle vaccinazioni, non sussistendo né l’efficienza lesiva quali-quantitativa né letteratura scientifica che ne substanzi il legame con le neoplasie.
Con riguardo all’uranio impoverito, la Corte ha valorizzato il documento dello SCHER, che esclude effetti deterministici per la bassa radioattività, e l’assenza di correlazione causale dimostrata tra incidenza dei tumori ed esposizione a basse dosi. In chiave tossicologica, il bersaglio renale dell’uranio attiene a meccanismi fisiopatologicamente distinti dalla trasformazione neoplastica. I dati epidemiologici hanno confermato l’assenza di un collegamento tra missioni all’estero e patologie insorte, e l’assenza di eccesso di rischio per i militari impiegati nei Balcani.
Infine, quanto al cadmio e ad altri metalli pesanti, la Corte ha rilevato l’estraneità del ricorrente alle categorie di lavoratori tipicamente esposte, l’assenza di prove di esposizione a carcinogeni accertati quali-quantitativamente e modalmente efficaci, e la maggiore verosimiglianza di altri fattori di rischio. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese di lite liquidate equitativamente in complessivi € 300,00 in favore del Ministero della Difesa.
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Nota della Redazione
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