Nessun conto giudiziale per il consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 165 del 17.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali non è tenuto alla resa del conto giudiziale quando il suo incarico si sostanzi in un mero debito di vigilanza, e non in un debito di custodia. In tale ipotesi egli va qualificato come agente amministrativo e non come agente contabile, con conseguente carenza dei presupposti normativi del giudizio di conto. Il discrimine è di natura oggettiva e funzionale: la gestione di un deposito o magazzino alimentato da acquisizioni in stock, con consistenti rimanenze e connesso obbligo restitutorio, integra il debito di custodia; la mera sorveglianza sull’impiego dei beni dati in uso agli uffici integra il debito di vigilanza. Ne deriva che il giudizio di conto instaurato nei confronti del consegnatario per debito di vigilanza deve essere dichiarato improcedibile.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto la posizione di un consegnatario di beni mobili di un Comune, per l’esercizio finanziario 2015. Il conto giudiziale è stato trasmesso all’Amministrazione nel termine previsto, ma l’Ente lo ha depositato presso la Sezione giurisdizionale solo nel maggio 2023, oltre il termine di legge. Il conto, inoltre, è privo del visto di regolarità del Responsabile del Servizio Finanziario e dell’atto di nomina dell’agente contabile.

Il magistrato istruttore, con relazione d’irregolarità, ha deferito la posizione al Collegio rilevando che l’atto depositato non sarebbe qualificabile tecnicamente come conto giudiziale. Il consegnatario ha depositato memoria sostenendo di non essere tenuto alla resa del conto, poiché legato da un obbligo di mera vigilanza. All’udienza il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del giudizio.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dall’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, che esclude dall’obbligo di resa del conto giudiziale i soggetti che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza. Richiama altresì l’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, che qualifica consegnatario il funzionario incaricato della gestione e conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna, nonché l’art. 93 del T.U.E.L. in tema di obbligo di resa del conto da parte degli agenti contabili degli enti locali.

Il Collegio ricostruisce la distinzione tra le due figure. Il debito di custodia presuppone che il consegnatario gestisca un deposito o magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e per la gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato.

La Corte precisa il criterio quantitativo e funzionale. Se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa è finalizzata non al funzionamento ma al continuativo rifornimento, configurandosi una vera gestione contabile con debito di custodia, soggetta a conto giudiziale (Sez. Calabria n. 39/2020, Sez. Liguria n. 133/2016). I beni di consumo giacenti presso gli uffici come scorte operative strettamente necessarie restano invece esclusi dalla resa del conto, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa.

Nel caso concreto i beni indicati nelle liste-inventario erano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione in magazzino conforme al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. Il Collegio conclude quindi che sul consegnatario gravasse un mero obbligo di vigilanza e non quello di custodia, con conseguente venir meno dei presupposti normativi per la resa del conto giudiziale. Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile.

Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c., essendo il giudizio limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari, non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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