Improcedibile il giudizio di conto del consegnatario per debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 171 del 17.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non è tenuto alla resa del conto giudiziale il consegnatario di beni mobili degli enti locali sul quale gravi un mero debito di vigilanza, che si sostanzia nella sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli uffici e nella gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato. Solo il debito di custodia, che connota la gestione di un deposito o magazzino alimentato da beni destinati a ricostituire le scorte delle varie articolazioni amministrative, impone la resa del conto. Ne consegue che, ove il conto si risolva nella mera elencazione dei beni inventariati in uso agli uffici, senza evidenziare la gestione di magazzino, esso non integra gli estremi del conto giudiziale e il giudizio di conto va dichiarato improcedibile.
Il Fatto
Il giudizio concerne la verifica dell’ammissibilità e procedibilità del conto giudiziale reso, per l’esercizio finanziario 2015, dal consegnatario di beni mobili di un Comune. Con la relazione d’irregolarità il magistrato istruttore aveva rilevato l’insussistenza dei presupposti per una proposta di dichiarazione di regolarità e discarico, deferendo il conto all’esame del Collegio.
In particolare erano stati evidenziati il deposito tardivo del conto, la mancanza del visto di regolarità del Responsabile del Servizio Finanziario, l’assenza dell’atto di nomina dell’agente contabile e della relazione dell’Organo di controllo interno. Il magistrato istruttore aveva inoltre ritenuto che l’atto depositato non fosse qualificabile come conto giudiziale, ricomprendendo voci di immobilizzazioni riferibili a beni in uso presso gli uffici comunali. L’agente contabile ha depositato memoria sostenendo di non essere tenuto alla resa del conto, avendo un mero debito di vigilanza.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica attiene alla distinzione tra consegnatario per debito di custodia e consegnatario per debito di vigilanza, ai fini dell’obbligo di resa del conto giudiziale. La Corte muove dall’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, secondo cui non devono rendere il conto coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza. Richiama altresì l’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, che qualifica consegnatario il funzionario preposto alla gestione e conservazione dei beni ricevuti in consegna.
Il Collegio ricostruisce la nozione di debito di custodia: essa presuppone che il consegnatario gestisca un deposito o magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni amministrative. Il debito di vigilanza, invece, connota l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e per la gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato.
La Corte precisa il criterio discretivo: ove la giacenza presso i singoli uffici ecceda, per qualità o quantità, la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa è finalizzata non al funzionamento ma al continuativo rifornimento, configurandosi una vera gestione contabile soggetta a conto giudiziale. I beni di consumo giacenti presso gli uffici e costituenti le scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento sono perciò esclusi dalla resa del conto (richiamate Sez. Calabria n. 39/2020 e Sez. Liguria n. 133/2016).
Nel caso di specie, i beni indicati nelle liste-inventario erano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al modello 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. Grava dunque sull’agente un mero obbligo di vigilanza e non quello di custodia.
Venendo meno i presupposti normativi per la resa del conto giudiziale, il Collegio dichiara improcedibile il giudizio di conto. Essendo il giudizio limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c. non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali.
Nota della Redazione
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