Nessun conto giudiziale per il consegnatario con debito di sola vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 173 del 17.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale è tenuto alla resa del conto giudiziale solo quando sia legato da un debito di custodia, ossia quando gestisca un deposito o un magazzino alimentato da acquisizioni in stock e destinato a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione. Chi ha in consegna beni per mero debito di vigilanza, limitandosi alla sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli uffici, è agente amministrativo e non agente contabile: non è quindi soggetto al giudizio di conto e il giudizio instaurato nei suoi confronti va dichiarato improcedibile. La qualificazione non dipende dalla formale apposizione della firma sul modello di legge, ma dalla natura effettiva della gestione.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda il rendiconto reso per l’esercizio 2015 da una consegnataria di beni mobili del Comune di Grottammare (AP). Il magistrato istruttore, con la relazione d’irregolarità, ha deferito la posizione al Collegio rilevando che il conto era stato trasmesso all’amministrazione oltre il termine previsto dall’art. 233, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e depositato in Sezione nel 2023, che mancava il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario e l’atto di nomina, e che il documento non era qualificabile come conto giudiziale perché riferito a beni in uso presso gli uffici e non a un magazzino.

La consegnataria ha depositato memoria sostenendo di non essere tenuta alla resa del conto, poiché sui beni non gravava un debito di custodia ma di mera vigilanza. All’udienza, in sua assenza, il Pubblico Ministero ha chiesto la dichiarazione di improcedibilità del giudizio di conto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza, e dall’art. 93 del T.U.E.L., che impone la resa del conto agli agenti contabili con maneggio di denaro o incaricati della gestione dei beni degli enti locali. Il dato letterale dell’art. 93 è ampio, ma la giurisprudenza contabile costante limita l’obbligo ai soli consegnatari per debito di custodia.

La distinzione è ricostruita in termini funzionali. Il debito di custodia presuppone la gestione di un deposito o magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza connota invece l’attività del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, riducendosi alla sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e alla gestione delle scorte strettamente funzionali alle esigenze dell’ufficio, secondo consumi programmati e correlate periodicità di approvvigionamento.

Il discrimine è quantitativo e qualitativo insieme: se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa non serve al funzionamento ma al continuativo rifornimento, e si configura una vera gestione contabile, con debito di custodia e obbligo di rendere il conto. I beni di consumo giacenti presso gli uffici e costituenti scorte operative restano invece esclusi dal conto giudiziale, ferme le ordinarie rendicontazioni amministrative e il controllo di gestione.

Nel caso concreto i beni elencati nelle liste-inventario erano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sul piano formale, la sola elencazione dei beni inventariati non dimostra la gestione in magazzino secondo il modello 24 del d.P.R. n. 194/1996. Il Collegio conclude quindi che sulla consegnataria gravava un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente difetto dei presupposti normativi per la resa del conto giudiziale e dichiarazione di improcedibilità. Essendo il giudizio limitato a questioni preliminari, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c. non si pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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