Inammissibile il conto giudiziale del consegnatario con solo debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 164 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili è tenuto alla resa del conto giudiziale solo quando sui beni graviti un debito di custodia in senso tecnico, funzionale alla loro movimentazione e distribuzione a terzi. Ove invece i beni siano immobilizzazioni in uso continuativo presso il settore di pertinenza, si configura un mero debito di vigilanza, cui corrisponde l’obbligo di redazione di un conto amministrativo e non del conto giudiziale. In difetto dei presupposti normativi della resa del conto, il giudizio di conto deve essere dichiarato improcedibile. La verifica della natura del debito precede logicamente ogni esame sulla regolarità del conto ed è questione preliminare che il Collegio risolve in via autonoma.
Il Fatto
Un agente contabile in servizio presso un Comune aveva depositato il conto giudiziale relativo all’esercizio finanziario 2016, quale consegnatario di beni mobili dell’Ente. Il magistrato incaricato dell’istruttoria, con apposita relazione, ha rilevato che il conto non riguardava beni per i quali sussistesse un debito di custodia in senso tecnico, bensì beni iscritti nell’inventario e costituenti immobilizzazioni patrimoniali, verosimilmente in uso presso il settore di pertinenza.
Secondo il magistrato istruttore l’atto depositato difettava dei requisiti minimi essenziali per qualificarsi come conto giudiziale, non consentendo di individuare con esattezza i beni dati in consegna e custoditi. Sono state segnalate anche irregolarità formali: assenza del visto di regolarità del Responsabile del Servizio Finanziario, mancanza dell’atto di nomina dell’agente contabile, inosservanza dei termini di deposito e omessa allegazione della relazione dell’organo di controllo interno. Il magistrato ha chiesto di sottoporre preliminarmente al Collegio la questione dell’ammissibilità e procedibilità del conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato il conto, redatto su modello conforme a quello di legge, il modello 24 di cui al d.P.R. n. 194/1996, e contenente l’indicazione del totale della consistenza iniziale, del carico, dello scarico e della consistenza finale, in quantità e valore, per ciascuna categoria inventariale. Ha quindi individuato il nodo giuridico nella distinzione tra la figura del consegnatario con debito di custodia e quella del consegnatario con debito di vigilanza.
Le due figure comportano obblighi differenti quanto alla resa dei conti giudiziali e responsabilità diverse per i soggetti interessati. Sul punto la Sezione ha richiamato i propri precedenti, con espresso rinvio alle sentenze nn. 92/96 del 2024.
Il Collegio ha precisato i termini della verifica: occorre stabilire se l’agente avesse in custodia i beni per una loro successiva movimentazione e distribuzione, nel qual caso sussisterebbero sia l’obbligo di custodia in senso tecnico sia l’obbligo di resa del conto giudiziale, oppure se fosse un mero utilizzatore dei beni nell’ambito del settore amministrativo di pertinenza, ipotesi in cui si configurerebbe solo un obbligo di vigilanza e di redazione di un conto amministrativo.
Nella specie, il magistrato istruttore ha rilevato che la gestione rendicontata non riguardava beni mobili o materie per i quali l’agente avesse un debito di custodia, bensì beni iscritti nell’inventario, costituenti immobilizzazioni del patrimonio dell’Ente, in relazione ai quali era ravvisabile un mero debito di vigilanza. Tale circostanza è stata confermata dallo stesso agente contabile. La natura dei beni inventariati, in uso continuativo presso l’ufficio di pertinenza e non custoditi in magazzini per essere movimentati e distribuiti ad altri soggetti, ha confortato questa lettura.
Il Collegio ne ha tratto l’assenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale per carenza dei relativi presupposti normativamente previsti, dichiarando improcedibile il giudizio di conto. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di questioni preliminari senza esame nel merito, non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali.
Nota della Redazione
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