Improcedibile il giudizio di conto del consegnatario con solo debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 155 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la qualificazione del rapporto quale debito di custodia o debito di vigilanza condiziona l’obbligo di resa del conto giudiziale. Solo il consegnatario con debito di custodia in senso tecnico è tenuto alla presentazione del conto alla Corte dei conti. Ove i beni risultino iscritti nell’inventario dell’ente e destinati a uso continuativo presso il settore di pertinenza, l’agente assume la qualifica di mero utilizzatore, con obbligo di vigilanza e di redazione di un conto amministrativo, non di conto giudiziale. In tal caso difetta il presupposto normativo della resa del conto e il giudizio deve essere dichiarato improcedibile. Essendo il giudizio limitato a questioni preliminari, senza esame nel merito, non vi è luogo a pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.Lgs. n. 174/2016.
Il Fatto
La vicenda riguarda un giudizio di conto iscritto a seguito della relazione d’irregolarità redatta dal magistrato istruttore nei confronti di un’agente contabile consegnataria di beni mobili in servizio presso un Comune, per l’esercizio finanziario 2016.
Il magistrato incaricato dell’istruttoria ha rilevato che il conto depositato non riguardava beni per i quali la consegnataria avesse un debito di custodia in senso tecnico, bensì immobilizzazioni del patrimonio dell’ente, verosimilmente in uso presso il settore di pertinenza. Ha pertanto prospettato il difetto dei requisiti minimi del conto giudiziale e segnalato ulteriori irregolarità formali, tra cui l’assenza del visto di regolarità, la mancanza dell’atto di nomina, il ritardo nel deposito e l’omessa allegazione della relazione dell’organo di controllo interno. La questione è stata rimessa in via preliminare al Collegio sulla ammissibilità e procedibilità del conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che il conto risulta redatto su modello conforme a quello di legge, il modello 24 di cui al d.P.R. n. 194/1996, con indicazione della consistenza iniziale, del carico, dello scarico e della consistenza finale, in quantità e valore, per ciascuna categoria inventariale.
Il nodo giuridico è la distinzione tra la figura del consegnatario con debito di custodia e quella del consegnatario con debito di vigilanza. Le due figure comportano obblighi differenti quanto alla resa dei conti giudiziali e responsabilità diverse per i soggetti coinvolti. Sul punto la Sezione richiama i propri precedenti.
La Corte verifica quindi se l’agente avesse in custodia i beni per una loro successiva movimentazione e distribuzione — nel qual caso sussisterebbero sia l’obbligo di custodia in senso tecnico sia l’obbligo di resa del conto giudiziale — oppure se fosse mero utilizzatore dei beni nell’ambito del settore di pertinenza, con configurazione di un obbligo di vigilanza e di redazione di un conto amministrativo.
Il Collegio esamina poi l’ipotesi subordinata: in caso di debito di custodia, occorrerebbe stabilire se l’agente rivestisse il ruolo di sub-consegnatario, con obbligo di sub-conto allegato al conto dell’agente principale ma non autonomamente depositato alla Corte, oppure svolgesse le funzioni in totale autonomia, assumendo il ruolo di consegnatario con autonomo obbligo di resa del conto.
Nel caso concreto, il magistrato istruttore ha rilevato che la gestione rendicontata non riguardava beni mobili o materie per i quali sussistesse un debito di custodia, bensì beni iscritti nell’inventario, costituenti immobilizzazioni nel patrimonio dell’ente, rispetto ai quali era ravvisabile un mero debito di vigilanza. La circostanza è confermata dalla stessa consegnataria. La natura dei beni — destinati a uso continuativo presso l’ufficio e non custoditi in magazzini per essere movimentati e distribuiti — fa ritenere sussistente il solo obbligo di vigilanza.
Da tali circostanze il Collegio deduce l’assenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale per carenza dei presupposti normativamente previsti e dichiara improcedibile il giudizio di conto. Essendo il giudizio limitato alla risoluzione di questioni preliminari, senza esame nel merito del conto, non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.Lgs. n. 174/2016.
Nota della Redazione
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