Cessata materia del contendere nel giudizio per resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 66 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento per la resa del conto giudiziale, pur caratterizzato da strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, ha natura giurisdizionale e si definisce, ai sensi dell’art. 144 cod. giust. cont., con sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di udienza pubblica. Tale forma di definizione non muta in ragione del tipo di decreto assunto dal giudice monocratico, non ricavandosi dall’art. 144 cod. giust. cont. alcuna differenziazione tra decreto di accoglimento e decreto di rigetto del ricorso. Il deposito del conto giudiziale da parte dell’agente contabile, con parificazione e parere dell’organo di revisione interno, fa venir meno l’interesse della Procura regionale e impone la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, restando impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nelle successive procedure di cui agli artt. 145 e ss. cod. giust. cont. La mancanza di contraddittorio esclude la pronuncia sulle spese.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto al Giudice monocratico designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 cod. giust. cont., la fissazione di un termine perentorio nei confronti di un agente contabile esterno, gestore di una struttura ricettiva, per la presentazione al Comune dei conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari 2019 e 2020, con contestuale richiesta di sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificata omissione.
Con decreto del Giudice è stato fissato il termine per la resa del conto. Successivamente il Comune ha trasmesso la relativa documentazione tramite l’applicativo informatico, con deposito in data 2 dicembre 2024. Alla camera di consiglio il Pubblico ministero ha concluso per la cessata materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Giudice prende atto che i conti giudiziali depositati dall’agente contabile risultano parificati e corredati del parere dell’organo di revisione interno. Il venir meno dell’omissione contestata priva dunque di oggetto la domanda cautelare-sanzionatoria proposta dalla Procura.
Sul piano della qualificazione, il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. I, 21 marzo 2005, n. 6071) e la propria precedente pronuncia (Sez. giurisd. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198), secondo cui il giudizio per resa di conto, seppur strumentale al giudizio di conto, ha natura giurisdizionale, desumibile dalle norme che lo regolano in tutte le sue fasi.
Da tale qualificazione discende che la definizione avviene con sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, all’esito di udienza pubblica, senza che l’art. 144 cod. giust. cont. consenta differenziazioni tra decreto di accoglimento e decreto di rigetto. Non è pertanto configurabile una definizione in forma diversa.
Il Giudice procede quindi, ai sensi del medesimo art. 144 cod. giust. cont., alla definizione del giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere, ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell’ambito delle procedure previste dagli artt. 145 e ss. cod. giust. cont. Rilevata l’assenza di contraddittorio, nulla è disposto sulle spese; gli atti sono rimessi al Magistrato relatore dei conti giudiziali.
Nota della Redazione
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