Compensi ai commissari di gara interni illegittimi per omnicomprensività (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 322 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di onnicomprensività del trattamento economico dei pubblici dipendenti preclude la corresponsione di compensi per lo svolgimento di attività istituzionali, il cui esercizio trovi presupposto necessario nella qualifica attribuita o nell’ufficio ricoperto. È pertanto illegittimo il pagamento ai dipendenti del medesimo ufficio di compensi per la partecipazione a commissioni di gara come componenti interni, anche se formalmente retribuiti come soggetti esterni in regime forfettario. L’art. 14, commi 6 e 8, d.lgs. n. 123/2011 impone all’ufficio di controllo di non discaricare il rendiconto quando le controdeduzioni del funzionario delegato non superino i rilievi, informando la competente sezione di controllo. Le controdeduzioni fondate sull’emergenza post-sismica e sulla qualifica di soggetto attuatore non valgono ad escludere il divieto, restando ferma la non regolarità dei compensi.

Il Fatto

La vicenda riguarda il rendiconto 2015 della contabilità speciale n. 5340, capitolo 0702, intestata al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Lazio, Abruzzo e Sardegna – sede coordinata di L’Aquila, per lavori afferenti alla sede provvisoria di una facoltà universitaria aquilana.

La Ragioneria Territoriale dello Stato aveva segnalato criticità sui pagamenti, in favore del personale della struttura, di emolumenti per la partecipazione alle commissioni di gara. Il funzionario delegato ha presentato controdeduzioni, respinte dall’organo di controllo, che ha restituito il rendiconto all’amministrazione. La questione giunge alla Sezione regionale di controllo per la verifica del mancato superamento del rilievo.

La Motivazione della Corte

Il fondamento del controllo è ricostruito dalla Sezione nel quadro della legge di contabilità di Stato e del regolamento, come revisionati dal d.p.r. n. 367/1994. Residua in capo alla Corte la facoltà di limitare i riscontri a determinati rendiconti. Ai sensi del d.lgs. n. 123/2011, i rendiconti sono presentati con la documentazione giustificativa e, in caso di irregolarità, l’ufficio non discarica e invia nota di osservazione, sulla quale il funzionario risponde entro trenta giorni.

La Sezione richiama la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 4/SSRRCO/QMIG/14, secondo cui il controllo sui rendiconti dei funzionari delegati si esercita sulla base di parametri e modalità di regolarità contabile e finanziaria, con facoltà di richiedere documentazione ulteriore. Funzionale a tale verifica è la trasmissione dei rendiconti completi.

Nel merito, il rilievo riguardava gli ordinativi di pagamento per emolumenti ai componenti delle commissioni di gara. L’istruttoria ha confermato che tutti i componenti appartenevano all’organico del medesimo Provveditorato, pur essendo stati formalmente retribuiti come soggetti esterni in regime forfettario.

La Corte ribadisce che il trattamento retributivo è l’unica forma di corrispettivo per la prestazione resa all’ente di appartenenza, con divieto di ulteriori indennità connesse ai compiti istituzionali, richiamando Corte dei conti, Sez. Giur. Puglia n. 86/2015 e Cons. Stato, Sez. V n. 5449/2014. Nello stesso senso l’art. 120 d.P.R. n. 207/2010 ammette compensi per i soli membri esterni.

Le controdeduzioni dell’amministrazione non sono condivisibili: il riversamento alle casse dello Stato del compenso del presidente non basta, permanendo i presupposti del mancato discarico. La Sezione accerta il mancato superamento del rilievo, con ogni conseguenza di legge, disponendo la trasmissione della deliberazione agli organi competenti e alla Procura della Corte dei conti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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